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177.430

Regolamento concernente lo svolgimento di mandati arbitrali, peritali e di mediazione in campo privato da parte dei magistrati dell’ordine giudiziario

(del 30 agosto 2000)

Preambolo

(del 30 agosto 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 67 cpv. 4 della Legge organica giudiziaria, civile e penale;

decreta:

Autorizzazione obbligatoria

Art. 1

L’accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.

L’autorizzazione può essere accordata soltanto se:

  1. la natura e l’importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;
  2. l’esercizio del mandato non compromette né il prestigio né l’indipendenza della magistratura;
  3. il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto. Limiti

Art. 2

Di regola è concessa un’autorizzazione all’anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudiziaria e da altre attività per l’ente pubblico e in campo privato lo consentano. Procedura d’autorizzazione

Art. 3

La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazioni necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necessario alla sua esecuzione, sull’attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico.

Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’autorizzazione per motivi gravi.

La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contemporaneamente gli si rende noto l’ammontare degli introiti. Coordinamento con il Consiglio della magistratura

Art. 4

Il Dipartimento delle istituzioni chiede il preavviso del Consiglio della magistratura e lo informa una volta all’anno sulle autorizzazioni accordate. Utilizzo di spazi e personale del Cantone

Art. 5

Di regola non è consentito l’utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale. Disposizioni finali

Art. 6

Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1]

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Pubblicato nel BU 2000, 299. [1] Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.