L’accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.
L’autorizzazione può essere accordata soltanto se:
- la natura e l’importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;
- l’esercizio del mandato non compromette né il prestigio né l’indipendenza della magistratura;
- il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto. Limiti