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178.210

Regolamento concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

Preambolo

Regolamento

concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

(del 18 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010

decreta:

Art. 1

Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:

. rilascio di una copia conforme di una decisione fr. 30.–

. rilascio di estratti di una decisione , per pagina fr. 3.–, minimo fr. 15.–

. attestazione della crescita in giudicato; se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni, l’attestazione è gratuita fr. 25.–

. rilascio della documentazione necessaria per l ’ esecuzione della decisione all ’ estero fr. 40 . –

. rilascio di copie di certificati ereditari fr. 20.–

. rilascio di altre attestazioni (per esempio pend enza procedimento di fallimento o concordato, accettazione eredità) fr. 20.–

. f otocopie, per pagina; fr. 1.– se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l ’ autorità , per pagina fr. –.50

. spese postali costi effettivi

Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.

Art. 2

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013. Pubblicato nel BU 2012 , 616.