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Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

Preambolo

Regolamento

sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali

del 6 giugno 2001 (stato 1° settembre 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

- il regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali [1]

Competenze sulla formazione

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo 2.

Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6. Campo d’applicazione

Art. 2

Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di:

  1. funzionari comunali, consortili e patriziali;
  2. politici comunali, consortili e patriziali.

Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.

Art. 3

… [4] Finanziamento

Art. 4

Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione. Corpo insegnante

Art. 5

L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7. Capitolo secondo Commissioni [7] Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali

Art. 6

Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.

Nella Commissione sono rappresentati:

  1. i comuni;
  2. i patriziati;
  3. le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
  4. la SEL. Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.

La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.

La Commissione:

  1. discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
  2. è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi. Commissione di formazione dei segretari comunali

Art. 7

Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita:

  1. sui regolamenti d’esame dei corsi;
  2. per la scelta dei docenti;
  3. sui casi particolari di ammissione ai corsi.

Art. 8

-13 … [10] Capitolo terzo Disposizioni finali [11] Regolamenti e commissioni d’esame

Art. 14

Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).

La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.

Art. 15

… [13] Norma abrogativa

Art. 16

È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988. Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023

Art. 17

Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore. Entrata in vigore

Art. 18

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [15] Pubblicato nel BU 2001 , 130. [1] Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [2] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195. [3] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474. [4] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [5] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [6] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [7] Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474. [8] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474. [9] Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474. [10] Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474. [11] Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [12] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [13] Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [14] Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172. [15] Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.