I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.
Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.
Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all’avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell’investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.
Al Consorzio cui fosse negata l’apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l’applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione. Tasse e contributi