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183.110

Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni

Preambolo

Regolamento

di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni

(del 12 luglio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (in seguito legge),

decreta:

Approvazione dello statuto e successive modifiche

Art. 1

L’ adesione al Consorzio e l’approvazione dello statuto devono essere oggetto di un’unica trattanda da sottoporre al Legislativo. art. 9 2 Il progetto di nuovo statuto e le successive modifiche statutarie vanno approvati dai Legislativi comunali entro 4 mesi dalla trasmissione da parte della Delegazione dei Municipi o della Delegazione consortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l’ Istanza di ratifica degli statuti; documentazione annessa

Art. 2

La Delegazione dei Municipi o la Delegazione consortile sono l’organo competente a trasmettere al Consiglio di Stato l’istanza di ratifica del nuovo statuto o delle modifiche dello statuto, dopo l’approvazione dei Legislativi comunali.

All’istanza vanno allegati i messaggi municipali, i rapporti delle commissioni, l’estratto delle risoluzioni dei Legislativi comunali con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi e di crescita in giudicato. Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione

Art. 3

È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

bis Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio. [1] art. 21 2 È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l’ cpv. 4 della legge.

Se per l’elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. 1 bis . [2]

I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile. [3] Seduta costitutiva

Art. 4

La seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede per i nuovi Consorzi, dalla Delegazione consortile uscente per quelli esistenti. Resoconto dei rappresentanti

Art. 5

Per il resoconto dei rappresentanti valgono le indicazioni di cui all’art. 5 del regolamento di applicazione della legge organica comunale.

Art. 6

… [4]

Art. 7

… [5] Vigilanza: Dipartimento competente

Art. 8

Il Dipartimento delle istituzioni esercita la vigilanza sui Consorzi di Comuni, riservata quella di carattere tecnico spettante ai Dipartimenti o servizi competenti per materia. Termine di adeguamento alla legge dei Consorzi esistenti; Consorzi speciali

Art. 9

Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla legge al più tardi entro il 31 marzo 2012. È riservato l’art. 47 cpv. 7 della legge.

La legge è applicabile immediatamente ai Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore e ai nuovi Consorzi.

Il Consiglio di Stato, su istanza sottoscritta dalla Delegazione consortile e preavvisata dai Municipi, può autorizzare la permanenza in carica degli organi consortili fino al 31 marzo 2014, se per giustificati motivi l’adeguamento statutario non è stato portato a termine entro i termini stabiliti. Un’ulteriore proroga può essere concessa solo in via del tutto eccezionale e per motivi giustificati. [6] art. 47 4 L’istanza ai sensi dell’ cpv. 7 della legge va inoltrata al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2011, sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni membri. Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 10

Il regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni del 16 aprile 1975 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 429 e 441. [1] Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221. [2] Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221. [3] Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221. [4] Art. abrogato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223. [5] Art. abrogato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221 . [6] Cpv. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.