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184.150

Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni

RGFCC

Preambolo

Regolamento

sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni

(RGFCC)

del 22 maggio 2019 (stato 6 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

decreta:

Capitolo primo

Principi generali

Legalità

art. 151 (

cpv. 1 LOC )

Art. 1

Ricavi e spese necessitano di una base legale. Equilibrio finanziario art. 151 ( cpv. 1 e 159 cpv. 3 LOC)

Art. 2

II conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può contenere un disavanzo di bilancio per più di quattro anni. Parsimonia art. 151 ( cpv. 1 LOC)

Art. 3

Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano. Economicità art. 151 ( cpv. 1 LOC)

Art. 4

Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico. Causalità e compensazione dei vantaggi art. 151 ( cpv. 1 LOC)

Art. 5

I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali. Divieto del vincolo delle entrate art. 151 ( cpv. 1 LOC)

Art. 6

Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate disposizioni di legge speciale. Principi contabili, manuale art. 151 ( cpv. 2 LOC)

Art. 7

La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

La presentazione dei conti è basata sui principi dell’iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell’esercizio, dell’importanza, della chiarezza, dell’attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.

Il municipio è responsabile della corretta tenuta della contabilità, in particolare della completa e ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.

La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.

Il manuale è vincolante per i comuni. Piano finanziario art. 152 ( LOC)

Art. 8

Il piano finanziario deve dare indicazioni sull’evoluzione del conto economico, degli investimenti e del bilancio.

Il piano finanziario si deve estendere come minimo per quattro anni oltre quello in cui viene approvato. [2] Capitolo secondo Struttura del modello contabile Piano dei conti art. 153 ( LOC)

Art. 9

Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in bilancio, conto economico e conto degli investimenti.

Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.

I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere alla suddivisione funzionale.

Deroghe all’utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi speciali. Conto degli investimenti - Limite di attivazione art. 157 ( cpv. 1 LOC)

Art. 10

Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti: Abitanti del comune Limite di attivazione Abitanti del comune Limite di attivazione fino a 1’000 fr. 25’000.– fino a 1’000 fr. 25’000.–

’001 - 5’000 fr. 50’000.–

’001 - 5’000 fr. 50’000.–

’001 - 10’000 fr. 75’000.–

’001 - 10’000 fr. 75’000.– oltre 10’000 fr. 100’000.– oltre 10’000 fr. 100’000.–

Per importi inferiori l’attivazione è facoltativa.

I limiti del capoverso 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali) che vanno sempre attivati. Finanziamenti speciali

Art. 11

Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari all’adempimento di un determinato compito pubblico. Legati e lasciti

Art. 12

La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo particolare o di altri fondi la cui amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.

Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un rendiconto.

Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo dell’intenzione originale, oppure lo scioglimento. In tal caso la decisione può avvenire in sede di approvazione dei conti consuntivi. [3] Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati art. 160 ( LOC)

Art. 13

I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d’uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.

Tutti i costi ed i ricavi dei servizi del capoverso 1 sono iscritti in uno specifico centro costo; l’eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

Tali servizi devono rispettare il principio dell’equilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 2. I relativi fondi non possono essere negativi per più di quattro anni.

Eccezioni al principio dell’autofinanziamento del capoverso 1 sono regolati nel manuale.

Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale finanziati tramite tasse causali da gestire tramite fondi del capitale proprio, fissandone le regole, in particolare eventuali deroghe al principio di causalità. Contabilità dei cespiti. Inventario art. 161 ( LOC)

Art. 14

Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali sono registrati nella contabilità dei cespiti; l’obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all’articolo 10.

La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune. Capitolo terzo Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti Valutazione periodica dei beni patrimoniali (art.164 cpv. 1 LOC)

Art. 15

I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto indicato dal manuale.

I beni patrimoniali materiali sono rivalutati almeno ogni quattro anni secondo il valore venale. È ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5. [5]

Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico. Valutazione delle partecipazioni amministrative (art.164 cpv. 2 LOC)

Art. 16

Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente all’articolo 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato. Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi art. 165 ( cpv. 1 LOC)

Art. 17

I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo.

L’ammortamento si effettua la prima volta nell’anno seguente a quello dell’inizio del loro utilizzo. Il municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto dei parametri dell’allegato 1; per fondati motivi, la Sezione degli enti locali può autorizzare una deroga agli stessi. [6]

Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.

I tassi del capoverso 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati fino ad ammortamento completo. È riservato l’articolo 165 capoverso 3 LOC (ammortamenti non pianificati).

Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti. Se necessario l’opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.

Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando i parametri dell’allegato 2. [7]

Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell’elettricità, del gas o di altri servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali. Divieto di speculazione art. 168 ( LOC)

Art. 18

I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

Per speculazione secondo l’articolo 168 LOC si intende l’impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell’ambito dell’economia di mercato. Capitolo quarto Preventivo Allestimento art. 169 ( cpv. 1 LOC)

Art. 19

II preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.

Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del consuntivo all’articolo 22, limitatamente alle lettere a–d, opportunamente adattate . [8]

Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in cui la base legale entra in vigore. Previsione di spesa globale art. 172 ( LOC)

Art. 20

II regolamento comunale stabilisce:

  1. la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell’articolo 172 LOC;
  2. in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l’elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

I servizi secondo la lettera b del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale. Capitolo quinto Consuntivo Allestimento art. 173 ( LOC)

Art. 21

Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci.

Il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell’anno in esame. [9] Documentazione da allegare art. 173 ( cpv. 2 LOC)

Art. 22

Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione:

  1. il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all’articolo 156 capoverso 2 LOC;
  2. il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell’anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;
  3. la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b;
  4. la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali fino all’ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b;
  5. la tabella riassuntiva dei cespiti; [10]
  6. la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo;
  7. la tabella dei debiti;
  8. la tabella di dettaglio degli accantonamenti;
  9. l’elenco degli impegni eventuali;
  10. la tabella delle partecipazioni;
  11. …; [11]
  12. il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no. 100);
  13. la tabella riassuntiva delle imposte da incassare;
  14. ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali;
  15. un’analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari: – tasso di indebitamento netto – grado di autofinanziamento – quota delle spese per interessi – debito pubblico netto I pro capite – quota degli investimenti – quota di capitale proprio;
  16. eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).

Il regolamento comunale può prevedere altri allegati. Capitolo sesto Crediti di investimento Messaggi relativi a investimenti rilevanti art. 174 ( cpv. 4 LOC)

Art. 23

Sono rilevanti ai sensi dell’articolo 174 capoverso 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1’000’000 franchi.

Il messaggio deve come minimo indicare gli interessi e gli ammortamenti derivanti dall’investimento così come prevedibili spese e ricavi che l’opera dovesse generare. [12] Progetti e preventivi definitivi

Art. 24

Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettera g) della legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). Termine di decadenza dei crediti

Art. 25

Il termine dell’articolo 13 capoverso 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia l’utilizzazione del credito. Credito quadro art. 175 ( LOC)

Art. 26

Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.

La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

  1. del progetto e del preventivo di massima dell’opera nel suo complesso e delle singole parti d’opera, riservato il capoverso 3;
  2. per le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti;
  3. dell’ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell’intero programma;
  4. dei prevedibili tempi di attuazione dell’intero programma e del termine entro cui il credito decade se non utilizzato.

Il consiglio comunale in sede d’approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri della lettera a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore. Progetti e preventivi di massima

Art. 27

Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 lettera a), progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). Sorpasso di credito e del limite di delega art. 13 ( cpv. 2 e 176 LOC)

Art. 28

Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l’importo lordo globale del credito sottoposto per approvazione iniziale in rapporto alla spesa lorda globale di liquidazione, anche quando il credito o l’opera sono suddivisi in più parti.

In caso di superamento dei limiti di delega secondo l’articolo 13 capoverso 2 LOC, il legislativo va coinvolto secondo le regole dell’articolo 176 capoversi 2 e 3 LOC. Capitolo settimo Moltiplicatori d’imposta [14] Disavanzo di bilancio art. 159 ( cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC)

Art. 29

In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell’approvazione del prossimo preventivo, i moltiplicatori d’imposta devono essere fissati in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d’esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l’ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato. [15]

L’anno successivo l’ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.

Per il calcolo dei capoversi 1 e 2 fa stato l’ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; i moltiplicatori sono arrotondati al punto intero. [16] Giustificazione delle proposte di modifica art. 177 ( cpv. 3 LOC)

Art. 30

I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a emendamenti ai moltiplicatori rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell’articolo 177 capoverso 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d’esercizio. Capitolo ottavo Controllo finanziario Compiti della commissione della gestione art. 179 ( e 181 LOC)

Art. 31

La commissione della gestione, in particolare:

  1. prende visione del rapporto dell’organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all’organo di controllo esterno, per il tramite del municipio, informazioni o verifiche supplementari;
  2. controlla i preventivi ed i consuntivi nell’ottica della verifica dell’opportunità delle spese e dell’attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell’articolo 151 LOC;
  3. analizza la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo;
  4. approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell’articolo 174 capoverso 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell’articolo 181 capoverso 3 lettera b LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre commissioni. Rapporto dell’organo di controllo esterno art. 179 ( cpv. 2 LOC)

Art. 32

Il regolamento comunale può prevedere l’obbligo di allegare ai conti comunali e delle aziende il rapporto dell’organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della protezione dei dati. Capitolo nono Aziende comunali Contabilità art. 192e ( LOC)

Art. 33

La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.

Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall’azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.

In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell’azienda può prevedere la tenuta di una contabilità aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. È tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo. Piano finanziario

Art. 34

Il regolamento delle aziende può stabilire l’obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione. Rapporti con il comune - Tasso d’interesse art. 192e ( cpv. 2 LOC)

Art. 35

Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell’azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi. Rapporti con il comune - Deroghe al principio di causalità art. 192e ( cpv. 3 LOC)

Art. 36

Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell’azienda.

Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente: – il regolamento dell’azienda lo prevede; – il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio; – una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole. Sono riservate disposizioni di legge speciale.

Il bilancio non può presentare un’eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi. Ammortamenti

Art. 37

Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall’articolo 17, in particolare dei capoversi 6 e 7. Capitolo decimo Vigilanza Documentazione da inviare alla Sezione degli enti locali

Art. 38

Dopo la crescita in giudicato, l‘amministrazione comunale invia senza indugio alla Sezione degli enti locali i seguenti documenti, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento:

  1. preventivo;
  2. consuntivo;
  3. rapporto completo dell’organo di controllo esterno;
  4. piano finanziario e suoi aggiornamenti.

Al fine di permettere l’elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, l‘ammini ­ strazione comunale invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali. Capitolo undicesimo Disposizioni finali Introduzione a tappe del nuovo modello contabile art. 215 ( LOC)

Art. 39

Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall’anno 2020. A tale scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.

Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 capoverso 1 e 173 capoverso 2 LOC. Rimangono applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del 10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989. Abrogazione

Art. 40

Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 41

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019. Pubblicato nel BU 2019 , 172. Allegato 1 [19] Tassi di ammortamento su beni amministrativi art. 17 ( cpv. 2) Investimento Tasso di ammortamento minimo Tasso di ammortamento massimo Durata di utilizzo equivalente (anni) Investimento Tasso di ammortamento minimo Tasso di ammortamento massimo Durata di utilizzo equivalente (anni)

  1. terreni

%

%

e oltre

  1. terreni

%

%

e oltre

  1. strade e piazze
  2. strade e piazze - nuove strade o lavori equivalenti

,5%

%

- 40 - nuove strade o lavori equivalenti

,5%

%

- 40 - manutenzioni straordinarie

%

,5%

- 20 - manutenzioni straordinarie

%

,5%

- 20

  1. sistemazione corsi d’acqua e laghi
  2. sistemazione corsi d’acqua e laghi - manufatti in beton o pietra

%

,5%

- 50 - manufatti in beton o pietra

%

,5%

- 50 - manufatti in legno o altri elementi naturali

%

%

- 25 - manufatti in legno o altri elementi naturali

%

%

- 25

  1. altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)

%

%

- 50

  1. altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)

%

%

- 50

  1. depurazione acque:
  2. depurazione acque: - canalizzazioni

%

,5%

- 50 - canalizzazioni

%

,5%

- 50 - IDA, opere del genio

%

%

- 50 - IDA, opere del genio

%

%

- 50 - IDA, impianti elettromeccanici

%

%

- 20 - IDA, impianti elettromeccanici

%

%

- 20 - IDA, apparecchi di comando e automa-zione

%

%

- 5 - IDA, apparecchi di comando e automa-zione

%

%

- 5

  1. opere di protezione dalle valanghe

%

  1. opere di protezione dalle valanghe

%

  1. costruzioni edili

,5%

%

- 40

  1. costruzioni edili

,5%

%

- 40

  1. boschi e lavori forestali
  2. boschi e lavori forestali - nuove piantagioni o manufatti

%

,5%

- 50 - nuove piantagioni o manufatti

%

,5%

- 50 - lavori di selvicoltura

%

,5%

- 20 - lavori di selvicoltura

%

,5%

- 20

  1. mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

%

%

- 10

  1. mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

%

%

- 10

  1. veicoli speciali

,5%

%

- 15

  1. veicoli speciali

,5%

%

- 15

  1. materiale informatico (HW e SW)

%

%

- 5

  1. materiale informatico (HW e SW)

%

%

- 5

  1. spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)

%

  1. spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)

%

  1. altri investimenti secondo la durata di utilizzo
  2. altri investimenti secondo la durata di utilizzo
  3. prestiti e partecipazioni art. 165 secondo la perdita effettiva ( cpv. 2 L)
  4. prestiti e partecipazioni art. 165 secondo la perdita effettiva ( cpv. 2 L)
  5. contributi per investimenti di terzi secondo la durata di utilizzo del bene finanziato
  6. contributi per investimenti di terzi secondo la durata di utilizzo del bene finanziato Allegato 2 [20] Tassi di ammortamento su investimenti del settore dell’approvvigionamento idrico art. 17 ( cpv. 6) Tasso di ammortamento Durata di utilizzo (anni) Tasso di ammortamento Durata di utilizzo (anni)
  7. manufatti : sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte

,5%

  1. manufatti : sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte

,5%

  1. armature idrauliche : serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione

%

  1. armature idrauliche : serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione

%

  1. istallazioni di trattamento e disinfezione dell’acqua

%

  1. istallazioni di trattamento e disinfezione dell’acqua

%

  1. apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione

,5%

  1. apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione

,5%

  1. materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione

%

  1. materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione

%

  1. terreni non edificati

%

  1. terreni non edificati

%

  1. mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

,5%

  1. mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

,5%

  1. studi e progetti generali (PGA)

%

  1. studi e progetti generali (PGA)

%

  1. concessioni e diritti secondo la loro durata
  2. concessioni e diritti secondo la loro durata
  3. altre spese attivate secondo la loro durata
  4. altre spese attivate secondo la loro durata
  5. opere dismesse e diritti giunti a scadenza azzeramento immediato del valore residuo
  6. opere dismesse e diritti giunti a scadenza azzeramento immediato del valore residuo [1] Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70. [2] Cpv. introdotto dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70. [3] Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70. [4] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 37. [5] Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70. [6] Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60. [7] Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60. [8] Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23. [9] Cpv. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60. [10] Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23. [11] Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60. [12] Cpv. introdotto dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85. [13] Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 32. [14] Capitolo modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85. [15] Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85. [16] Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85. [17] Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85. [18] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 37. [19] Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60. [20] Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.