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184.300

Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

LPI

Preambolo

Legge

sulla perequazione finanziaria intercomunale

(LPI) [1]

del 25 giugno 2002 (stato 1° giugno 2025)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 12 giugno 2002 n. 5200 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Principi generali

Scopo

Art. 1

Scopo della legge è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d’imposta.

La perequazione finanziaria è attuata per il tramite:

  1. del livellamento della potenzialità fiscale;
  2. della compensazione verticale;
  3. dell’aiuto agli investimenti e del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica. Correlazioni con le aggregazioni tra comuni

Art. 2

L’applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni. art. 1 2 Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l’erogazione di contributi e aiuti secondo l’ cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.

Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai capoversi 2 e 3 non può superare l’equivalente di 10 punti di moltiplicatore comunale coordinato del comune beneficiario. [3] art. 1 5 In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell’ , o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute. Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni di nuovi atti legislativi

Art. 3

I messaggi del Consiglio di Stato relativi a nuovi atti legislativi o alla modifica di leggi esistenti devono contenere indicazioni sulle conseguenze finanziarie per i comuni. TITOLO II Contributo di livellamento della potenzialità fiscale Definizione

Art. 4

Ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore al 90% della media cantonale è versato un contributo di livellamento pari al 20% della differenza tra le risorse pro-capite del comune e il 90% della media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito il raggiungimento di almeno il 70% della media cantonale. [4]

Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall’autorità cantonale competente.

Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi cinque anni. Versamento ai comuni

Art. 5

Il contributo di livellamento (CL) è versato ai comuni il cui moltiplicatore comunale coordinato (MCC) è pari o superiore al moltiplicatore comunale medio (MCM) secondo la seguente tabella: MCC CL MCC CL MCM

% MCM

% MCM + 1%

% MCM + 1%

% MCM + 2%

% MCM + 2%

% MCM + 3%

% MCM + 3%

% MCM + 4%

% MCM + 4%

% MCM + 5%

% MCM + 5%

% MCM + 6%

% MCM + 6%

% MCM + 7%

% MCM + 7%

% MCM + 8%

% MCM + 8%

% MCM + 9%

% MCM + 9%

% MCM + 10%

% MCM + 10%

% MCM + 11%

% MCM + 11%

% MCM + 12%

% MCM + 12%

% MCM + 13%

% MCM + 13%

% MCM + 14%

% MCM + 14%

% MCM + 15% e oltre

% MCM + 15% e oltre

%

Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l’avanzo d’esercizio eccede il 10% del gettito dell’imposta cantonale, ritenuto che l’avanzo sia di almeno 50'000 franchi e che l’eccedenza di bilancio sia superiore al 50% del gettito dell’imposta cantonale.

Il regolamento stabilisce i dettagli per la determinazione dell’eccedenza di bilancio, per l’esame del risultato d’esercizio in particolare per quanto riguarda la percentuale di ammortamento massima ammessa e l’imposizione di adeguate tasse causali, come pure precisa come computare le riprese effettuate ai comuni beneficiari nel fabbisogno del contributo di livellamento.

Il Consiglio di Stato riduce il moltiplicatore comunale coordinato quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento nel caso in cui i moltiplicatori d’imposta sono tenuti artificialmente elevati. Prelevamento dai comuni

Art. 6

Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MCC - 0,4 x [(MCM +15%) - MCC], in cui MCC è il moltiplicatore comunale coordinato e MCM il moltiplicatore comunale medio. [7]

Il moltiplicatore comunale coordinato, quale parametro del coefficiente di ponderazione, è diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui i moltiplicatori d’imposta sono tenuti artificialmente elevati. [8] art. 4 3 La percentuale massima di prelievo di cui al cpv. 1 non può superare il 15%; se dall’applicazione degli e 5 tale limite fosse superato si procede inizialmente ad una diminuzione proporzionale del contributo dei comuni che dopo il contributo di livellamento superano la soglia minima del 70% del pro-capite e limitatamente all’importo che supera tale soglia; nel caso rimanesse una differenza scoperta, la riduzione lineare viene effettuata su tutti i comuni beneficiari. Elementi di computo

Art. 7

Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all’applicazione della presente legge. TITOLO III Compensazione finanziaria verticale