L’applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni. art. 1 2 Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l’erogazione di contributi e aiuti secondo l’ cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.
Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.
La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai capoversi 2 e 3 non può superare l’equivalente di 10 punti di moltiplicatore comunale coordinato del comune beneficiario. [3] art. 1 5 In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell’ , o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute. Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni di nuovi atti legislativi