Lexipedia

184.310

Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale

RPI

Preambolo

Regolamento

sulla perequazione finanziaria intercomunale

(RPI) [1]

del 3 dicembre 2002 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002,

decreta:

Capitolo primo

Elementi di computo

Gettito dell’imposta cantonale per comune [2]

Art. 1

Il gettito dell’imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

  1. il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno;
  2. il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di quell’anno; [3]
  3. il gettito dell’imposta alla fonte di quell’anno;
  4. …; [4]
  5. il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell’anno;
  6. per i contribuenti delle lettere a e b per i quali non è ancora stata emessa la tassazione di quell’anno, si tiene conto dell’ultima tassazione disponibile emessa al massimo entro gli 8 anni precedenti l’anno di accertamento. [5]

All’importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti. [6]

I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell’anno che precede l’accertamento, per l’importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale. [7] Scopo

Art. 2

Il gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi: art. 34 a) alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti ( ) del secondo anno successivo;

  1. alle spese sull’assicurazione malattia, sull’AVS, sull’AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI del secondo anno successivo; art. 6a c) alla legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane ( ) e il contributo relativo alla legge sull’assistenza e cura a domicilio (art. 35), del secondo anno successivo. Competenze

Art. 3

L’accertamento del gettito dell’imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni. Gettito delle risorse fiscali

Art. 4

Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

  1. il gettito dell’imposta cantonale del comune di quell’anno;
  2. il gettito dell’imposta personale comunale di quell’anno;
  3. il gettito dell’imposta immobiliare comunale di quell’anno.
  4. ... [10] Scopo

Art. 5

Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo:

  1. del contributo dei comuni di tre anni dopo al fondo di perequazione; [11]