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Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

Preambolo

Regolamento

concernente la gestione finanziaria e la tenuta

della contabilità dei patriziati

(dell’ 11 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 112 in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell’

,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 1

La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’ equilibrio finan ziario, dalla parsimonia, dall’ economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

Art. 2

… [1] Legati e fondi

Art. 3

I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’ Ufficio p atriziale, sono sottoposti all’ approv azione dell’ assemblea.

I legati e i fon di speciali, amministrati dall’ Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio. TITOLO II Tenuta dei conti Tenuta della contabilità

Art. 4

La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio. Registri contabili

Art. 5

I patriziati hanno l’ obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

  1. giornale delle registrazioni;
  2. mastro;
  3. preventivi e consuntivi.

I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati. Giornale delle registrazioni e mastro

Art. 6

Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Contenuto del giornale delle registrazioni

Art. 7

Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la dat a e una breve descrizione dell’ operazione. Documenti giustificativi

Art. 8

I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo. Contenuto del mastro e del giornale mastro

Art. 9

Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti. Chiusura dell’ esercizio

Art. 10

Alla chiusura dell’ esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni. TITOLO III Riscossioni e pagamenti Traffico dei pagamenti

Art. 11

Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’ Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato. Formalità

Art. 12

I pagamenti possono essere effettuati solo i n base ad una risoluzione dell’ Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente. TITOLO IV Conto preventivo

Art. 13

… [3]

  1. Conto di gestione corrente

Art. 14

Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricav i e sulle spese pertinenti all’ esercizio.

In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

  1. Conto degli investimenti

Art. 15

Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:

  1. le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
  2. le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui. Ammortamenti

Art. 16

Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.

I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul val ore iniziale dell’investimento: Categorie Tasso minimo Tasso massimo Categorie Tasso minimo Tasso massimo a) terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)

%

% a) terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)

%

% b) opere del genio civile

,5 %

,5 % b) opere del genio civile

,5 %

,5 % c) costruzioni edili

,5 %

% c) costruzioni edili

,5 %

% d) opere forestali e risanamenti di alpeggi

%

% d) opere forestali e risanamenti di alpeggi

%

% e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% f) contributi per investimenti a dipendenza dell ’ oggetto finanziato f) contributi per investimenti a dipendenza dell ’ oggetto finanziato g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva h) altre spese d ’ investimento attivate sulla base della durata di utilizzo h) altre spese d ’ investimento attivate sulla base della durata di utilizzo

I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d ’ ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell ’ investimento: Categorie Tasso minimo Tasso massimo Categorie Tasso minimo Tasso massimo a) terreni non edificati

%

% a) terreni non edificati

%

% b) case d ’ abitazione

%

% b) case d ’ abitazione

%

% c) edifici commerciali

%

% c) edifici commerciali

%

% d) alberghi e ristoranti

%

% d) alberghi e ristoranti

%

% e) fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali

%

% e) fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali

%

% f) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% f) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva h) altre spese d ’ investimento attivate sulla base della durata di utilizzo h) altre spese d ’ investimento attivate sulla base della durata di utilizzo Spese e ricavi

Art. 17

Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.

Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto. Crediti suppletori

Art. 18

I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’ approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

La risoluzio ne del legislativo designerà l’ articolo a cui si riferisce il credito suppleto rio votato, oppure stabilirà l’ iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo. TITOLO V Conto consuntivo

  1. Conto consuntivo: allestimento e contenuto

Art. 19

Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

… [5]

Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

  1. Principi della competenza

Art. 20

Il conto di gestione corrente deve contenere:

  1. le en trate e le uscite relative all’ esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;
  2. le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagat e al 31 dicembre, relative all’ esercizio;
  3. le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

Se la contabilità è tenuta a partita se mplice, deve risultare anche l’ av anzo o il disavanzo generale d’ esercizio. Bilancio patrimoniale

Art. 21

Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, qual i risultano alla chiusura dell’ esercizio.

Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoni ali, i beni amministrativi e l’ eventuale disavanzo riportato.

I passivi sono classificati in modo da ind icare il capitale di terzi e l’ eventuale capitale proprio.

Il capitale proprio consiste nell’ eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’ esercizio.

Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre. TITOLO VI Norme finali e transitorie [6] Abrogazione

Art. 22

È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951. Norma transitoria

Art. 22a

I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Entrata in vigore

Art. 23

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1994 , 552. [1] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365. [2] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012 , 507. [3] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365. [4] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179. [5] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365. [6] Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507. [7] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.