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191.110

Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica

RCCatt

Preambolo

Regolamento

della legge sulla Chiesa cattolica

(RCCatt) [1]

del 7 dicembre 2004 (stato 1° aprile 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 23 richiamato l’

della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Catalogo parrocchiale

a) allestimento e tenuta

Art. 1

Il Consiglio parrocchiale allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana.

Le iscrizioni delle persone aventi diritto di voto nel catalogo parrocchiale avvengono con cognome, nome, data completa di nascita, paternità, sesso, Comune/i di attinenza, nazionalità, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto di voto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.

  1. pubblicazione

Art. 2

Il Consiglio parrocchiale pubblica annualmente, durante le prime tre domeniche del mese di febbraio, il catalogo parrocchiale aggiornato al 31 gennaio.

L’avviso di pubblicazione è affisso all’albo parrocchiale; il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto in materia ecclesiastica residente nel Comune nei giorni di pubblicazione. Uso delle campane a scopi non liturgici

Art. 3

L’uso delle campane a scopi non liturgici, in modo particolare il battito dell’ora e lo scampanio, non deve arrecare disturbo alla quiete dalle 21:00 alle 07:00.

Restano riservate le disposizioni e le convenzioni in uso nelle singole parrocchie. Uso degli edifici sacri a scopi non liturgici

Art. 4

Gli edifici sacri possono essere messi a disposizione, con il consenso del Consiglio parrocchiale, per attività di interesse pubblico, se ciò non intralcia il normale esercizio del culto.

L’uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento approvato dall’Assemblea parrocchiale. Registri e archivi parrocchiali

Art. 5

Il Consiglio parrocchiale conserva gli atti degli organi parrocchiali e cura la tenuta dei registri parrocchiali. Capitolo secondo Assemblea parrocchiale che statuisce per voto popolare Convocazione

Art. 6

L’Assemblea parrocchiale è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell’avviso all’albo parrocchiale durante i dieci giorni precedenti la riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Se una carica diventa vacante durante il periodo di elezione, la data dell’Assemblea è fissata dal Consiglio parrocchiale.

L’Assemblea nomina il presidente del giorno e due scrutatori, che costituiscono l’ufficio elettorale. Presentazione delle candidature

Art. 7

È eleggibile quale membro o supplente nel Consiglio parrocchiale e quale delegato della Parrocchia chi è iscritto nel catalogo parrocchiale; il delegato può essere membro o supplente del Consiglio parrocchiale.

Le candidature sono presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l’Assemblea oralmente.

Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita.

Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e viene convocata una nuova Assemblea per completare le nomine. Espressione del voto

Art. 8

Le schede di voto sono distribuite agli elettori dopo l’apertura dell’Assemblea e la costituzione dell’ufficio elettorale.

L’elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati; per la nomina del parroco possono essere usate schede stampate.

Per ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire; per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. art. 41 4 Le schede bianche e le schede nulle non sono computate; per i motivi di nullità si applica per analogia l’ cpv. 1 e 2 della legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP). [2] Ufficio elettorale

Art. 9

L’ufficio elettorale presiede le operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e procede alla proclamazione e alla pubblicazione dei risultati. Modalità di elezione

Art. 10

Le elezioni avvengono con il sistema della maggioranza assoluta.

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità rispetto a quello delle schede valide e computabili.

In caso di parità di voti tra i candidati, l’elezione è determinata per sorteggio dal presidente dell’ufficio elettorale. Difetto della maggioranza assoluta