Il presente regolamento disciplina il prestito a pegno giusta gli art . 907 e seguenti del Codice civile svizzero.
- Rilascio dell’ autorizzazione
- Requisiti
215.310
Regolamento
sul prestito a pegno
(del 30 giugno 1994)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
art. 187 visto l’
cpv. 3 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911;
decreta:
A. Campo d’ applicazione
Il presente regolamento disciplina il prestito a pegno giusta gli art . 907 e seguenti del Codice civile svizzero.
L’ esercizio di un istituto di prestito a pegno è soggetto ad autorizzazione, la quale è rilasciata dal Consiglio di Stato se sono adempiuti i seguenti requisiti:
Non è considerato godere di ottima reputazione , rispettivamente garantire un’ attività irreprensibile in particolare colui che negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera da autorità giudiziarie a pene privative della libertà per reati intenzionali contrari alla dignità professi onale; per condanne subite all’ estero, si considerano solo quelle possibili anche secondo il diritto svizzero.
L’ autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni, e può esse re rinnovata su richiesta dell’ istituto. II. Procedura
La domanda volta ad ottenere l’ autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno è presentata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (in seguito Dipartimento), accompagnata dai documenti seguenti: a ) curriculum vitae delle persone incaricate dell’ amministrazione e direzio ne dell’ istituto; b ) … [2] c ) estratto del casellario giudiziale;
Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari. III. Tasse
Il rilascio e il rinnovo dell’ autorizzazione soggiacciono a una tassa di fr. 500.-.
L’ esercizi o dell’ istituto di prestito a pegno soggiace a una tassa annua di fr. 300.-.
Per ogni prestito a pegno è richiesto un contratto in forma scritta, un esemplare del quale deve essere consegnato al debitore.
Il contratto, al quale va allegato un esemplare del presente regolamento, deve contenere le indicazioni seguenti: a ) il numero progressivo del contratto; b ) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’ istituto di prestito a pegno;
Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi; esso è rinnovabile nei modi e nelle forme previsti dai cpv. 1 e 2. II. Registrazione
L’ istituto deve tenere un registro in due esemplari, da custodire in luoghi separati, nel quale devono essere iscritte, per ogni contratto, le indicazioni di cui alle lett. a), c) , d), e), f), g), h) e l) dell’ art. 5, nonché la data de lla consegna e del ritiro dell’ oggetto dato in pegno e, se del caso, della vendita dello stesso. III. Polizza
All’atto della consegna dell’oggetto dato in pegno, l’ istituto è tenu to a rilasciare al debitore un’ apposita polizza (ricevuta) contenente le indicazioni seguenti: a ) la denominazione (ragione sociale), la sede e l’ indirizzo dell’ istituto di prestiti a pegno;
Sul mutuo può essere applicato un interesse massimo del 12% all’ anno (1% al mese).
Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali massime d el 2% dell’ ammontare netto del mutuo.
Per ogni contratto possono essere addebitate spese annuali di custodia massime del 2,5% dell’ ammontare netto del mututo. [7]
Ogni clausola del contratto che prevede ulteriori rimunerazioni per l’ istituto è nulla. [8]
Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere giornalmente depositati presso una banca (cas setta di sicurezza o altro); l’ istituto che dispone delle necessarie misure di sicurezza può essere autorizzato dal Dipartimento a conservare gli oggetti nei suoi locali. VI. Diritto di riscatto del debitore
Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’ oggetto dato in pegno, rimborsando il mutuo e pagando gli interessi e le spese calcolati fino a tutto il mese corrente in cui avviene il riscatto. VII. Vendita del pegno
Se il pegno non viene risc attato nel termine pattuito, l’ istituto diffida il debitore, con pubblicazione nel Foglio ufficiale e lettera raccomandata, a riscattarlo entro un termine di trenta giorni.
Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esec uzione preventiva, a cura dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del luogo in cui l’ istituto ha la sua sede, secondo le modalità previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per la re alizzazione dei beni mobili; l’ istituto ha il diritto di addebitare gli interessi sul capitale, decorrenti dalla scadenza del mututo sino al momento della vendita, al tasso stabilito dal contratto, nonché le spese di pubblicazione, di realizzazione e di custodia; l’ istituto non può far valere un credito personale. [9]
Il Dipartimento può delegare a te rzi, sotto la sua vigilanza, l’ organizzazione di aste; al proposito esso emana le necessarie disposizioni. [10]
L’ eccedenza della vendita spetta al debitore, il cui diritto si prescrive in cinque ann i; trascorso questo termine, l’importo è devoluto all’ istituto. [11] VIII. Iscrizione e contabilità
L’ istituto è tenuto ad iscriversi nel registro di commercio e deve tenere la contabilità giusta gli art . 957 e seguenti del Codice delle obbligazioni. I: Incompatibilità
L’ attività di prestito a pegno è incompatibile con ogni altra attività economica.
L’ attività d ell’ istituto soggiace alla vigilanza del Dipartimento, il quale effettua regolari ispezioni.
In ogni forma di pubblicità l ’ istituto deve designare inequivocabilmente la propria ditta (ragione sociale) e dare indicazion i chiare sull’ ammontare netto del mutuo, il costo totale del mutuo e il tasso annuo effettivo globale.
L’ istituto è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sulla sua attività secondo le direttive del Dipartimento. II. Misure disciplinari
Il Dipartimento punisce le infrazioni al Codice civile svizzero, alla legge federale sul credito al consumo e al presente regolamento con le seguenti misure disciplinari nei confronti delle persone incaricate dell’ am ministrazione e direzione dell’ istituto:
Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al consumo e del presente regolamento o viene a conoscenza di altre irregolarità, adotta i provvediment i necessari al ripristino dell’ ordine legale e alla soppressione delle irregolarità. III. Revoca dell’ autorizzazione
Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’ istituto che non adempie più le condizioni richieste per il rilascio della stessa.
La revoca dell’ autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione da parte dell’ istituto degli obblighi stabiliti dal Codice civile svizzero, dalla legge federale sul credito al consumo e dal presente regolamento.
I n caso di esercizio di un istituto di prestito a pegno senza autorizzazione, il Dipartimento ordina tutte le misure atte a far cessare la situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell’attività da parte dell’istituto; è applicabile l’articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [13]
L’ autorizzazione si estingue: a ) con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo; b ) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica; c ) con la rinuncia del titolare; d ) con la revoca.
In caso di estinzione dell’ autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art . 7, 8 e 9 de l regolamento della legge sull’ esercizio delle professioni di fiduciario; questa procedura si applica pure, in caso di sostituzione della cauzione, per lo svincolo della precedente cauzione. [14]
Il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’estinzione dell’ autorizzazione sono pubblicati nel Foglio ufficiale; possono pure esser lo le misure adottate giusta l’ art. 15 cpv. 3.
Le disposizioni concernenti il capitale o la garanzia minimi non si applicano, sino alla scadenza dell’ autorizzazione, agli is tituti che già dispongono, all’ entrata in vigore della modif ica del 20 febbraio 2001, dell’ autorizzazione.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [17] Pubblicat o nel BU 1994 , 259. [1] Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994, 659. [2] Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211. [3] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [4] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [5] Lett. introdotta dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [6] Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [7] Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [8] Cpv. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [9] Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [10] Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161. [11] Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 - BU 1998, 161. [12] Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [13] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. [14] Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311. [15] Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [16] Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50. [17] Entrata in vigore: 12 luglio 1994 - BU 1994, 259.