La presente legge abroga il decreto esecutivo provvisorio di applicazione della legge federale 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) del 15 gennaio 1985 e il decreto esecutivo di proroga del 9 dicembre 1987. art. 36 2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, giusta l’ cpv. 3 LAFE, la presente legge entra in vigore [27] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. art. 28 IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’ cpv. 2 della legge che precede; ordina: art. 3 La legge cantonale 21 marzo 1988 di applicazione alla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con la pubblicazione, ad eccezione dell’ cpv. 1 e 2, la cui entrata in vigore è sospesa. Pubblicata nel BU 1988 , 177. Disposizione transitoria della modifica del 10 maggio 2016 I ricorsi pendenti davanti alla Commissione cantonale di ricorso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono deferiti al Tribunale cantonale amministrativo. [28] [1] Titolo modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365. [2] RS 211.412.41 [3] Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512. [4] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 23. [5] Si richiama l’entrata in vigore in calce alla legge. [6] Si richiama l’entrata in vigore in calce alla legge. [7] Cpv. modificato dalla L 23.4.1990; in vigore dal 7.2.1992 - BU 1992, 59. [8] Cpv. introdotto dalla L 23.4.1990; in vigore dal 7.2.1992 - BU 1992, 59. [9] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 19.1.2007 - BU 2007, 23. [10] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512. [11] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512. [12] Nota marginale modificata dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261. [13] Art. modificato dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261. [14] Cpv. modificato dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261. [15] Art. modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365. [16] Art. modificato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365. [17] Nota marginale modificata dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261. [18] Art. modificato dalla L 7.5.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 261; precedenti modifiche: BU 2013, 473; BU 2016, 365. [19] Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366. [20] Art. abrogato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365. [21] Art. abrogato dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365. [22] Nota marginale modificata dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365. [23] Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 512. [24] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 388. [25] Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260. [26] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473. [27] Entrata in vigore: 21 giugno 1988 - BU 1988, 177. [28] Disposizione transitoria introdotta dalla L 10.5.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 365.