1 I singoli valori di stima ai sensi della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LStima) sono aumentati del 15 per cento.
2 Non sono oggetto di aggiornamento i fondi agricoli e boschivi, i fondi senza destinazione specifica e le forze idriche ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 24 LStima.
3 ll Consiglio di Stato fissa l’entrata in vigore dei singoli valori di stima.
Procedura