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Decreto legislativo concernente l’aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare e la revisione generale

Preambolo

Decreto legislativo

concernente l’aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare e la revisione generale

del 16 dicembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)

IL gran consiglio

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8619 del 29 settembre 2025,

decreta:

Aggiornamento straordinario

Art. 1

1 I singoli valori di stima ai sensi della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LStima) sono aumentati del 15 per cento.

2 Non sono oggetto di aggiornamento i fondi agricoli e boschivi, i fondi senza destinazione specifica e le forze idriche ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 24 LStima.

3 ll Consiglio di Stato fissa l’entrata in vigore dei singoli valori di stima.

Procedura

Art. 2

1 L’intimazione delle decisioni di stima viene effettuata dal Consiglio di Stato sulla base degli indirizzi forniti dai Comuni.

2 Contro le decisioni di stima i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo all’Ufficio stima, entro trenta giorni dalla notificazione.

3 Per il resto è applicabile la procedura prevista per l’aggiornamento intermedio, ad eccezione della pubblicazione dei valori di stima.

Revisione generale delle stime

Art. 3

1 Tenuto conto dell’aggiornamento straordinario dei valori di stima, la revisione generale dei valori di stima ai sensi dell’articolo 6 LStima è ordinata dal Consiglio di Stato per il 2035.

2 Eventuali aggiornamenti intermedi ai sensi dell’articolo 7 LStima avvengono secondo cicli quadriennali a far tempo dall’entrata in vigore dell’aggiornamento straordinario.

Entrata in vigore

Art. 4

1 Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

2 Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

Pubblicato nel BU 2026 , 83.