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216.300

Legge sulla misurazione ufficiale

LMU

Preambolo

Legge

sulla misurazione ufficiale

(LMU) [1]

dell’8 novembre 2005 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Definizione e scopo

Art. 1

Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.

I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.

La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:

  1. assicurare l’acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale;
  2. applicare e completare la legislazione federale in materia. Componenti della misurazione ufficiale

Art. 2

Le componenti della misurazione ufficiale sono definite nell’articolo 5 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU). Comprensori di misurazione

Art. 3

… [4]

Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.

Nel caso di aggregazione di comuni, i comprensori di misurazione dei comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo comune. Nomina dei curatori

Art. 4

L’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al giudice civile un’istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392–395 CC. TITOLO II Autorità competenti Cantone

Art. 5

Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, gli adeguamenti particolari di interesse nazionale, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente. Comune

Art. 6

Il comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.

Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).

Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici. [8] Consiglio di Stato

Art. 7

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

  1. estendere, se giustificato da un’esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
  2. designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione ;
  3. designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
  4. designare il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante;
  5. nominare i membri della Commissione di misurazione;
  6. nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
  7. approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario;
  8. designare il servizio competente che sottopone all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo;
  9. prescrivere che, su richiesta delle parti interessate, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica; [10]
  10. definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale. [11] Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali

Art. 8

Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali sottostà alla direzione specialistica autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

Il Servizio di vigilanza è competente per:

  1. fissare la data d’esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
  2. determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 ONGeo;
  3. determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all’Ufficio federale di topografia, ai sensi dell’articolo 21 dell’ONGeo;
  4. sottoporre all’Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell’articolo 22 ONGeo;
  5. presentare la domanda all’Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c ONGeo;
  6. trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
  7. assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
  8. emanare le istruzioni di servizio;
  9. allestire il piano di base.

Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall’OMU e nella presente legge. Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri

Art. 9

La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all’ingegnere geometra, il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

L’ingegnere geometra e il rispettivo sostituto sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a rilasciare gli estratti autenticati e le valutazioni del comune per il quale sono stati nominati per i lavori di tenuta a giorno permanente. Commissione di misurazione

  1. composizione

Art. 10

È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.

Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.

La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell’ingegnere geometra.

  1. competenze

Art. 11

La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze del deposito pubblico degli atti della misurazione ufficiale. [16]

La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull’accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.

Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.

La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all’ingegnere geometra l’elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.

Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all’ingegnere geometra.

  1. indennità

Art. 12

Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale. Commissione di nomenclatura

  1. composizione

Art. 13

È istituita, ai sensi dell’articolo 9 ONGeo, una Commissione can tonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.

  1. competenze

Art. 14

Oltre ai compiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la Commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell’articolo 3 lettera a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.

Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.

  1. indennità

Art. 15

Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali. TITOLO III [19]

Art. 16

… [20] TITOLO IV Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario [21] Obblighi di assistenza e di tolleranza [22]

Art. 17

Per l’assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).

Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988. Rispetto dei segni della misurazione ufficiale

  1. Principio [24]

Art. 18

È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione (punti fissi). [26]

Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.

Sono riservate le normative del Codice penale.

  1. Domanda di autorizzazione

Art. 18a

Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione (punti fissi) deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all’ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata. [28]

Eventuali spese sono a carico dell’Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione. Menzione nel registro fondiario

Art. 19

I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali. TITOLO V Demarcazione Accertamento dei confini

  1. in generale

Art. 20

Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall’ingegnere geometra assuntore.

L’accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:

  1. nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura;
  2. nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

A semplice richiesta dell’ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra di essi da rami e cespugli. [30]

  1. nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sé stanti e permanenti

Art. 21

Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l’accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.

  1. obbligo di informazione

Art. 22

È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all’ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l’accertamento della proprietà.

  1. nel caso di confini territoriali comunali

Art. 23

Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati.

L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi legislativi dei comuni interessati.

In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l’ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l’accertamento dei confini. [32]

Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [33] Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali

  1. in via bonale

Art. 24

La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall’inge ­ gnere geometra revisore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d’ufficio da parte dell’inge ­ gnere geometra revisore.

Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade, i corsi d’acqua e i limiti di proprietà e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente diminuita.

  1. in caso di contestazione

Art. 25

In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [35] Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali

Art. 26

La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento. Rinuncia alla posa dei segni di terminazione

Art. 27

Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause.

Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento. Caratteristiche dei segni di terminazione

Art. 28

Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d’esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge. Riordini parziali, permute e rettifiche

  1. volontari

Art. 29

Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l’ingegnere geometra prende l’iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permute e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare. [36]

Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.

Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente Ufficio dei registri per la sua conservazione.

  1. d’ufficio

Art. 30

Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiarie irrazionali, l’ingegnere geometra procede d’ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.

Le proposte dell’ingegnere geometra di cui al capoverso 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione del deposito pubblico della misurazione ufficiale; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente Ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo. [37]

  1. responsabilità dell’ingegnere geometra [38]

Art. 31

Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l’ingegnere geometra assuntore è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.

  1. acquisto delle proprietà o diritto limitato

Art. 32

Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile l’articolo 656 capoverso 2 CC. Schizzi di terminazione e verifica

Art. 33

Terminata la demarcazione dei confini l’ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al Servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento. Raggruppamento dei terreni

Art. 34

Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente. TITOLO VI Deposito pubblico Avviso e forma [40]

Art. 35

Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell’avviso di deposito pubblico ai sensi dell’OMU. [41]

La pubblicazione degli atti avviene in forma elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento. [42] Opposizione

Art. 36

Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze del deposito pubblico che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate all’ingegnere geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare. TITOLO VII Esecuzione della misurazione ufficiale Capitolo primo Disposizioni generali Piano d’attuazione [44]

Art. 37

Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d’attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.

Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 2b LRPT.

Art. 38

… [46] Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto

Art. 39

Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione. [47]

Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione. Capitolo secondo Primo rilevamento, rinnovamento, adeguamenti particolari di interesse nazionale e tenuta a giorno periodica [48] Esecuzione dei lavori

Art. 40

L’esecuzione del primo rilevamento, del rinnovamento, degli adeguamenti particolari di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica è stabilita nei programmi di misurazione concordati con la Confederazione. Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2

Art. 41

La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del Servizio di vigilanza. L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni nei casi stabiliti dal regolamento. Spostamenti di terreno permanenti

Art. 42

Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell’articolo 660a CC sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017. Verifica

Art. 43

Terminata l’esecuzione dei lavori gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al Servizio di vigilanza per la verifica tecnica. Aggiornamento dei dati del registro fondiario

Art. 44

Dopo l’approvazione dei lavori l’ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente i dati e i documenti previsti dal regolamento all’Ufficio del registro fondiario competente.

Art. 44a

… [54] Capitolo terzo Digitalizzazione provvisoria

Art. 45

… [55] Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie

  1. in modo completo

Art. 46

Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.

  1. in modo progressivo

Art. 47

Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno permanente. Capitolo quarto Tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale [57] Nomina dell’ingegnere geometra revisore [58]

Art. 48

Il comune nomina l’ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l’ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo. [59]

La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.

La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.

Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell’ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni. [60] Doveri e diritti dell’ingegnere geometra revisore [61]

Art. 49

Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore.

Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.

Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell’ingegnere geometra revisore.

Il Consiglio di Stato su preavviso dell’autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l’ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile. Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza [63]

Art. 50

La nomina dell’ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.

Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell’ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.

Il Servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno. Sistema di comunicazione

Art. 51

Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l’Ufficio dei registri e l’ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.

Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell’ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.

Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento. Tenuta a giorno durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni [66]

Art. 52

La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante l’esecuzione dei lavori di misurazione e di raggruppamento terreni viene eseguita dall’ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune. [68]

L’ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al capoverso 1 tutti i dati e le informazioni necessarie. Riunione di fondi e quote di PPPO

Art. 53

Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l’ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.

È istituito l’obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell’ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Contro la decisione dell’ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall’intimazione. [70]

… [71] TITOLO VIII Gestione della misurazione ufficiale [72] Verifica periodica

Art. 54

Il Servizio di vigilanza è l’autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 dell’ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale del 24 agosto 2023 (OMU-DDPS). [73]

Le disposizioni d’esecuzione sono definite per regolamento. Gestione [74]

Art. 55

L’ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 OMU-DDPS. [76]

Nell’ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l’ingegnere geometra revisore ripristina d’ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.

Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento. Rettifica di contraddizioni

  1. Principio [77]

Art. 56

Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d’ufficio dall’ingegnere geometra revisore previa autorizzazione del Servizio di vigilanza.

  1. Procedura [79]

Art. 57

L’ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all’ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa.

L’iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l’esecuzione del deposito pubblico di cui agli articoli 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati.

Si prescinde dall’esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati.

Le spese dell’ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione.

Art. 58

… [81] TITOLO IX Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale [82]

Art. 59

… [83] Servizi competenti

Art. 60

Il Servizio di vigilanza decide in merito all’accesso e all’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.

… [85]

… [86] Emolumenti

Art. 61

Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento. [87]

Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l’ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti. Emolumenti per l’autenticazione

Art. 61a

Per l’ammontare degli emolumenti per l’autenticazione di estratti è applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 62

-63 … [89] TITOLO X … [90]

Art. 64

-65 … [91]

Art. 66

… [92] TITOLO XI Ripartizione delle spese Capitolo primo Esecuzione Demarcazione

Art. 67

La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente: Cantone: – al massimo del 30 per cento, per le zone forestali – al massimo del 20 per cento, per tutte le altre zone Comune: al massimo del 20 per cento. [93]

Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i comuni limitrofi.

I comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.

I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento. Primo rilevamento [94]

Art. 68

Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

Le spese d’esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni. [95] Rinnovamento

Art. 69

Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni. Adeguamenti particolari di interesse nazionale

Art. 69a

Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone. Eventi naturali

Art. 70

Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento. Sostituzione o rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo

Art. 71

Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.

Art. 72

… [98] Capitolo secondo Tenuta a giorno Tenuta a giorno permanente

Art. 73

Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.

Nel caso di oggetti realizzati, in conformità della legge edilizia, da oltre dieci anni e non segnalati con il sistema di comunicazione, le spese di tenuta a giorno sono a carico del comune.

Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.

Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati riguardanti la nomenclatura, gli spostamenti di terreno permanenti, gli indirizzi degli edifici e le suddivisioni tecniche e amministrative sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40 per cento. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. Tenuta a giorno periodica

Art. 74

Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale e dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno. [100]

Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

… [101] Nel caso di eventi naturali

Art. 75

Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone. Capitolo terzo Sicurezza e rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale [103] Sicurezza dei dati

Art. 76

Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del comune nella misura dell’80 per cento e del Cantone nella misura del 20 per cento.

È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 77

… [104] Rilascio di informazioni [105]

Art. 78

La spesa per il rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale a terzi da parte dell’ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune. [106]

È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato. TITOLO XII Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici Esecutività delle decisioni riguardanti le spese

Art. 79

Le decisioni emanate in virtù degli articoli 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Rimedi giuridici

Art. 80

Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell’ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. [107]

Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [108] TITOLO XIII Misurazioni secondo il diritto previgente Spese per la gestione [109]

Art. 81

Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.

Art. 82

… [111] Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura

Art. 83

Il comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, allestiti secondo il diritto previgente. Piano corografico

Art. 84

Il Servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.

Esso può delegare il compito a terzi.

I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone. [113]

Art. 85

… [114] Tenuta a giorno [115]

Art. 86

Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno. [116]

Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.

Art. 87

… [117] Spese di tenuta a giorno

Art. 88

Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 89

… [119] Spese per la gestione [120]

Art. 90

Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune.

Le spese di cui al capoverso 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune. Rilascio di informazioni e diffusione

Art. 91

Per il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del titolo IX e l’articolo 78. TITOLO XIV Disposizioni transitorie e abrogative Disposizioni transitorie

Art. 92

Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione. Abrogazioni

Art. 93

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: – la legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933; – gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995; – il decreto legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950; – il decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni comuni del 12 settembre 1978. Entrata in vigore

Art. 94

La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [124] Pubblicata nel BU 2006 , 1. [1] Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [2] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [3] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [4] Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [5] Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407; precedente modifica: BU 2013, 540. [6] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 7 4. [7] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [8] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014, 483. [9] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [10] Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [11] Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [12] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [13] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [14] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [15] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [16] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [17] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [18] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [19] Titolo abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [20] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014, 483. [21] Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [22] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [23] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [24] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [25] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540. [26] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [27] Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [28] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [29] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [30] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [31] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [32] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [33] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. [34] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [35] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. [36] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [37] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [38] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [39] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [40] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [41] Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540. [42] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [43] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013, 481; BU 2014, 483. [44] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [45] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [46] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [47] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [48] Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [49] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [50] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [51] Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407. [52] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [53] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [54] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [55] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [56] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [57] Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [58] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [59] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [60] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [61] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [62] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [63] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [64] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [65] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [66] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [67] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [68] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [69] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [70] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [71] Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [72] Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [73] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [74] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [75] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [76] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [77] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [78] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74 ; precedenti modifiche: BU 2013, 540; BU 2014, 483. [79] Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483. [80] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540. [81] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [82] Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [83] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [84] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [85] Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [86] Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [87] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [88] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [89] Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [90] Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [91] Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [92] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [93] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171. [94] Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708. [95] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708. [96] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708. [97] Art. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407. [98] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [99] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [100] Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [101] Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [102] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [103] Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74 ; precedente modifica: BU 2013, 540. [104] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [105] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [106] Cpv. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [107] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [108] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. [109] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [110] Art. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [111] Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [112] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [113] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [114] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [115] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [116] Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [117] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [118] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [119] Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [120] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [121] Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540. [122] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74. [123] Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540. [124] Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.