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Legge cantonale sul registro di commercio

Preambolo

Legge

cantonale sul registro di commercio

(del 12 marzo 1997)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Organizzazione [1]

Art. 1

È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone. Autorità di vigilanza

Art. 2

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento [4] competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio. Controllo cantonale delle finanze [5]

Art. 3

La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.

Art. 4

-5 … [7] Rimedi di diritto [8]

Art. 6

Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. art. 943 2 Nel caso delle ammende previste dagli CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [10]

Art. 7

… [11] Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione

Art. 8

Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comuni can o all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di can cellazione (art. 157 ORC). Pubblicazioni

Art. 9

Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale can tonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC). Tasse

Art. 10

L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio. Entrata in vigore Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale [15] , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [16] Pubblicata nel BU 1997 , 213 e 281. [1] Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391. [2] Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128. [3] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390. [4] Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41. [5] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256. [6] Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256. [7] Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390. [8] Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229. [9] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390. [10] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260. [11] Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391. [12] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391. [13] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229. [14] Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391. [15] Approvazione federale: 21 maggio 1997. [16] Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.