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Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sul credito al consumo

LALCC

Preambolo

Legge

cantonale di applicazione alla Legge federale

sul credito al consumo

(LALCC)

(del 2 giugno 2003)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 39 - visto l’

della legge federale sul credito al consumo (LCC);

- visto il messaggio 12 novembre 2002 n. 5324 del Consiglio di Stato,

decreta:

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina l’ applicazione della legge federale sul credito al consumo del 23 marzo 2001 (LCC), nonché della relativa ordinanza federale, e in particolare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’ attività di concessione e di mediazione di crediti al consumo. Autorità competente

Art. 2

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’ applicazione della legge. Documentazione

Art. 3

La persona fisica deve presentare la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

  1. dal curriculum vitae e dagli attestati professionali;
  2. dall’ attestazione comprovante il superamento degli esami professionali in materia di concessione e di mediazione di crediti;
  3. dall’ estratto del casellario giudiziale rilasciato da non più di tre mesi;
  4. dall’ attestazione d ell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti dalla quale risulti che non si trovi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento; art. 40 e) dall’ attestazione comprovante la situazione p atrimoniale sana ai sensi dell’ cpv. 1 lettera a LCC;
  5. dall’attestazione comprovante l’esistenza di un’ adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale.

La persona giuridica deve presentare la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

  1. dall’ estratto del Registro di commercio;
  2. dal bilancio allestito da non più di sei mesi;
  3. dagli attestati indicati alle lettere d), e) e f) del capoverso precedente;
  4. per ciascun membro della direzione e dell’ amministrazione, dalla documentazione richiesta alle lettere a), b), c) e d) del capoverso precedente.

L’ Autorità competente può richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. Obbligo di informazione

Art. 4

La persona a beneficio dell’ autorizzazione deve immediatamente comunicare all’ Autorità competente ogni cambiamento dei dati indicati nella domanda di autorizzazione, nei suoi allegati o nei successivi aggiornamenti. Revoca dell’ autorizzazione

Art. 5

L’ autorizzazione è revocata quando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute, quando la persona beneficiaria abbia fornito informazioni rilevanti non veritiere, quando non abbia comunicato tempestivamente importanti cambiamenti dei dati indicati al momento della domanda o successivamente, o quando abbia violato ripetutamente gli obblighi degli art. 25 e seguenti LCC.

La procedura è avviata d’ ufficio o su segnalazione.

La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Misure particolari

Art. 6

L’Autorità competente ordina tutte le misure atte ad interrompere una situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell’attività di concessione e mediazione di crediti al consumo. Contravvenzioni

Art. 7

È punita con la multa fino a fr. 10'000.-- la persona che commette infrazioni alla presente legge.

È punita con la multa fino a fr. 20’00 0.-- la persona che esercita l’ attività di concessione e di mediazione di crediti senza autorizzazion e o dopo la revoca dell’ autorizzazione. Rimedi di diritto

Art. 8

Contro la decisione di multa del Dipartimento è data opposizione ai sensi del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. [2]

Contro ogni altra decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

… [3]

La persona segnalante non è parte nel procedimento. Tasse

Art. 9

La tassa per il rilascio dell’ autorizzazione è di fr. 2000.-- al massimo, quella annuale di esercizio è di fr. 1000.-- al massimo. Diritto transitorio

Art. 10

L’autorizzazione all’esercizio dell’ attività di concessione e di mediazione di crediti al consumo deve essere domandata entro sei mesi dall’ entrata in vigore della presente legge. Entrata in vigore

Art. 11

Trascorso il termine per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Con siglio di Stato ne determina l’ entrata in vigore. [4] Pubblicat a nel BU 2003 , 249. [1] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473. [2] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 255. [3] Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473. [4] Entrata in vigore: 1° gennaio 2004 - BU 2003, 250.