Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [10] Pubblicat a nel BU 2010 , 311. Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell’articolo 375 bis e dell’articolo 375 ter capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono il 31 dicembre 2020 ; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [1] Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [2] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [3] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [4] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [5] Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [6] Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [7] Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [8] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [9] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41. [10] Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.