La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.
La procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 .
Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali. Tassa di giustizia