La legge ha per scopo:
- di assicurare alle vittime la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine;
- di predisporre una procedura per l’indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
- di garantire l’esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b) ;
- di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti; art. 1 e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’ cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’adeguata cura dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici. [1]
La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell’ambito del procedimento penale sono salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. [2] Autorità competenti