Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).
Il Dipartimento è in particolare competente a: art. 16 a) decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’ LAV; art. 5 b) decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’ LACLAV; art. 21 c) stabilire l’acconto ai sensi dell’ LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI;
- emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi. Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime (Commissione)