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312.410

Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

RLACLAV

Preambolo

Regolamento

della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati

(RLACLAV) [1]

del 21 dicembre 2010 (stato 1° marzo 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata

- la legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati;

- ritenuto che i termini utilizzati in tutto il regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile; [2]

decreta:

Capitolo primo

Competenze

Dipartimento competente

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).

Il Dipartimento è in particolare competente a: art. 16 a) decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’ LAV; art. 5 b) decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’ LACLAV; art. 21 c) stabilire l’acconto ai sensi dell’ LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI;

  1. emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi. Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime (Commissione)

Art. 2

La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti:

  1. valuta l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime; art. 5a b) preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti inerenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’ LACLAV;
  2. propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.

La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008. Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)

Art. 3

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati. art. 12 2 L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli e segg. LAV.

In particolare l’UAP: art. 5a a) decide sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell’ LACLAV; art. 4 b) stipula gli accordi di collaborazione ai sensi dell’ LACLAV con gli enti o i consulenti privati che assicurano le prestazioni di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. a ed e LACLAV. [4] Delegato per l’aiuto alle vittime di reati

Art. 4

Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato): art. 1 a) coordina l’insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste all’ cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento; art. 12 b) assicura la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine ai sensi degli e 13 LAV;

  1. decide sulle richieste concernenti l’aiuto immediato;
  2. organizza la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza; art. 8 e) in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio ai sensi dell’ LAV;
  3. promuove direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di sensibilizzazione, di prevenzione, d’informazione e di formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
  4. assicura contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che si occupano delle vittime;
  5. assume la funzione di segretario della Commissione.

Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)

Art. 5

L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV. Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

Art. 6

L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell’art. 6 LAV per il calcolo del contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per l’indennizzo. Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)

Art. 7

L’Ufficio rette, anticipi e incassi esercita il diritto di regresso contro terzi fino a concorrenza dell’importo versato ai sensi dell’art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.

L’URAI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.

L’URAI rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie. Capitolo secondo Procedure Aiuto a più lungo termine fornito da terzi, indennizzo e torto morale

Art. 8

Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.

Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione necessaria.

Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria. Sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione

Art. 9

L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere:

  1. statuto, composizione degli organi e presentazione dell’ente promotore;
  2. descrizione del progetto;
  3. indicazione degli obiettivi;
  4. eventuali collaborazioni con terzi;
  5. mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi;
  6. eventuale quantificazione delle prestazioni;
  7. preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto;
  8. modalità di valutazione dell’esito.

L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria. art. 1 Sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’ cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta

Art. 10

L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine dell’intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare: art. 1 a) l’identità e l’indirizzo delle persone ai sensi dell’ cpv. 2 LAV per l’aiuto immediato, se queste ultime vi acconsentono;

  1. i casi oggetto di sostegno immediato, comprensivi segnatamente delle seguenti indicazioni: - anno di nascita, sesso, luogo di domicilio e nazionalità della persona deceduta e dei destinatari del sostegno immediato; - presunta causa del decesso; - data, luogo, durata e tipo d’intervento; - ente segnalante; - operatore di riferimento dell’ente che assicura il sostegno;

L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.

Se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi. Capitolo terzo Disposizioni transitorie e finali Norma transitoria

Art. 11

Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono rette dal diritto cantonale previgente. Norma abrogativa

Art. 12

Il regolamento di esecuzione della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 26 giugno 1996 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 13

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7] Pubblicato nel BU 2010 , 558. [1] Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343. [2] Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343. [3] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409. [4] Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2025, 206. [5] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 41. [6] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409. [7] Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.