1 L’Istituto si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle autorità giudiziarie.
2 L’Istituto assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consulenza telefonica e interventi in ambito di medicina forense ai procuratori pubblici, al magistrato dei minorenni, ai giudici nel procedimento penale, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.
3 Gli interventi possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri o di reati contro la vita e l’integrità della persona nonché di reati contro l’integrità sessuale, così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Per interventi programmati si intendono: esami autoptici, visite medico legali su viventi, verifiche sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica e di ogni altra fattispecie medico legale.
4 L ’Istituto può fornire ulteriori prestazioni alle preposte autorità richiamati in particolare l’articolo 85 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM) e l’articolo 17 capoverso 3 bis della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).