Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.
- Norme di applicazione
341.100
Legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) [1]
(del 20 aprile 2010)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
- visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 31 marzo 2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Capitolo I
Disposizioni generali
A. Principio
Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.
Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:
Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale can tonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.
In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.
Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all’anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull’organizzazione interna degli stabilimenti.
Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale.
Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l’assistenza medica, l’assistenza spirituale, l’assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio; in casi speciali si farà capo a specialisti esterni.
Persone che espiano una pena o una misura non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.
L’istituto dell’assistenza riabilitativa secondo gli articoli 93 e 376 CP è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l’organizzazione e le norme di funzionamento.
Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell’autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.
Il personale direttamente incaricato dell’esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.
Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all’inizio dell’esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:
I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.
Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.
Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale. Capitolo II Esecuzione dei giudizi
Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone.
La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.
Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli articoli 356 e seguenti CP.
Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l’internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.
Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 CP.
. Competenze
Il giudice dell’applicazione della pena è competente:
Il giudice dell’applicazione della pena può delegare l’audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k come pure in materia di concessione della semiprigionia.
. Procedura
Nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest’ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
... [4]
Il giudice dell’applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell’autorità di esecuzione della pena e, nei casi previsti dalla legge, d’ufficio. [5]
Il giudice dell’applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all’internamento.
. Rimedi di diritto
Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:
Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.
. Composizione e organizzazione
È istituita la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti . [7]
La Commissione si organizza da sé.
. Competenze
La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMin). [8]
Essa interviene su domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione della pena.
Ogni sentenza della Corte criminale, della Corte correzionale, della Corte di appello e di revisione penale e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della can celleria, all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi entro tre giorni dalla crescita in giudicato.
Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Ministero pubblico, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal tribunale e quelli d’esecuzione, dall’autorità d’esecuzione competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti CPP. Capitolo III Casi particolari
A. , 67a, 67b, 67c, 67d CP [11]
L’interdizione di esercitare un’attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato.
Il giudice dell’applicazione della pena è l’autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
B. CP [13]
Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all’autorità designata dal Consiglio di Stato.
Le pubblicazioni previste dagli articoli 68 e 70 CP e dal CPP sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’articolo 46 CP è pronunciata:
La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a del primo capoverso, dal procuratore pubblico o dall’autorità amministrativa di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni. [15] Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 255. Pubblicata nel BU 2010 , 255. [1] Titolo modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93. [2] Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517. [3] Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517. [4] Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265. [5] Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517. [6] Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517. [7] Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517. [8] Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93. [9] Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517. [10] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42. [11] Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93. [12] Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93. [13] Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93. [14] Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93. [15] Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.