Le autorità competenti designate dal cantone, alle quali incombe l’esecuzione del giudizio o della decisione (qui di seguito cantone che ha emanato la sentenza o cantone da cui la persona detenuta dipende), procedono secondo il loro libero apprezzamento al collocamento della persona interessata in uno stabilimento o sezione di stabilimento appropriata.
Esse si basano sulle indicazioni contenute nella sentenza o nella decisione, così come sui differenti elementi a loro disposizione o su quelli richiesti, a dipendenza dei casi, presso una commissione, una persona designata come perito o l’autorità giudiziaria.
A condizione che la procedura cantonale lo permetta, la sentenza motivata e l’estratto del casellario giudiziale, sono trasmessi alla direzione dello stabilimento, unitamente, se è il caso, al rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell’inchiesta.
La direzione dello stabilimento, se reputa nel corso dell’esecuzione che un detenuto debba essere trasferito, rivolge una richiesta all’autorità competente del cantone che ha emanato la sentenza o a quello dal quale dipende la persona detenuta.
Resta riservato il diritto cantonale per il trasferimento susseguente a una modifica della condanna dopo la sentenza. Capitolo V Esecuzione delle pene e misure negli stabilimenti concordatari Competenze