Il presente concordato disciplina l ’ esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art. 2 e 3 che seguono, l ’ esecuzione delle misure di collocamento in istituti chiusi così come definita all ’ art. 15 cpv. 2 DPMin e l ’ esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all ’ art. 5 qui di seguito, pronunciate nei confronti delle persone minorenni: se essa incombe a un cantone firmatario e se essa ha luogo in un istituto concordatario.
Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell ’ esecuzione.
Nel caso in cui il concordato non sia imperativamente applicabile, trova applicazione il diritto cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo. Decisioni di detenzione preventiva affidate al concordato