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Decreto esecutivo circa l’applicazione del concordato intercantonale concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese d’internamento, cura e collocamento ordinate in applicazione del Codice penale svizzero

Preambolo

Decreto esecutivo

circa l’ applicazione del c oncordato intercantonale concernente le spese di

esecuzione delle pene e di altre misure e del decreto legislativo concernente le spese d’ internamento, cura e collocamento ordinate in

applicaz ione del Codice penale svizzero

(del 14 giugno 1945)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 21 visto l’

del Concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure, approvato dal Consig lio federale il 23 giugno 1944;

visto come il nostro Cantone venne autorizzato ad aderirvi con decreto legislativo 19 febbraio 1945;

visto come il Consiglio federale abbia risolto che il citato Concordato ha effetto per il Cantone Ticino a con tare dal 1° aprile 1945;

visto inoltre il decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazi one del Codice penale svizzero;

su proposta del Dipartimento di giustizia,

decreta:

Art. 1

Il direttore d el Penitenziario cantonale è l’autorità incaricata dell’ esecuzione del concordato 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure e delle r elazioni con gli altri Cantoni.

Art. 2

Egli è pure incaricato dell’ applicazione del decreto legislativo 19 aprile 1943 concernente le spese di internamento, cura e collocamento ordinate in applicazi one del Codice penale svizzero.

Art. 3

Tutte le autorità giudiziarie od amministrative cantonali che pronuncino una sentenza od una decisione che ordina una misura contemplata dal Codice penale svizzero ( art . 14, 15, 42, 43, 44, 45, 84, 85, 91, 92, 93) sono tenute a notificarne copia al direttore del Penitenziario non appena la sentenza o la decisione sia cresciuta in giudicato.

Art. 4

Il Dipartimento di giustizia è incaricato di e sercitare la sorveglianza sull’ esecuzione del presente decreto e di impartire le necessarie istr uzioni per la sua applicazione.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi del Cantone. Pubbl icato nel BU 1945 , 125 .