Le riduzioni di tassa accordate alle scorte in conformità delle prescrizioni concernenti i trasporti di polizia sulle ferrovie svizzere, si applicano anche al personale accompagnante tutti i trasporti di polizia a’ sensi del della presente convenzione, quindi anche agl ’ infermieri ed alle infermiere. ... [9]
Il Cantone speditore trasmette, per la I a categoria al Cantone destinatario e per la II a categoria alla Confederazione, il conto delle spese di scorta, che comprende: un’indennità di via (per l’ andata) in ragione di 20 centesimi per ogni chilometro per i primi trenta chilometri di ferrovia e di percorso in automobile, di 10 centesimi per ogni chilometro successivo e di 60 centesimi per ogni chilometro percorso a piedi, al minimo 4 franchi, al massimo 24 franchi. [10] Se una scorta deve ricondurre al luogo di partenza la persona trasporta ta, oppure se deve condurvi un’altra persona, l’ammontare minimo dell’ indennità di via è di 6 franchi, se il ritorno, per motivi ufficiali, si protrae in modo tale che la scorta deve pr endere un pasto principale all’ esterno. Se la protrazione la costringe a pr endere due pasti principali, l’ammontare minimo dell’ indennità di via è di franchi 9,75. Il tempo d’attesa dev’essere confermato dall’ autorità competente del luogo nel quale è avvenuta la protrazione; [11]
. nel caso di pernottamento della scorta, un’ indennità di alloggio di 12 franchi per ogni notte; [12]
. le spese di viaggio di andata e ritorno, alla metà del prezzo del biglietto ordinario di prima o di seconda classe. [13] Le autorità d evono fissare i trasporti a un’ ora tale che la scorta sia in grado, nel limite del possibile, di ritornare alla stazione di partenza il giorno stesso in cui il trasporto viene effettuato. Il conto viene trasmesso di volta in volta per ogni singolo caso. [14]