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Legge della scuola

LSc

Preambolo

Legge

della scuola

(LSc) [1]

del 1° febbraio 1990 (stato 27 febbraio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo primo

Scuola pubblica

Definizione

Art. 1

La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società.

Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei comuni.

L’insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua. [2]

Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Finalità

Art. 2

La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

  1. educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
  2. sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici;
  3. favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente;
  4. promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi. Componenti della scuola

Art. 3

Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.

Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell’autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall’autorità tutelare.

Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell’informazione e dell’economia. Ordinamento

Art. 4

La scuola è ordinata nei seguenti gradi:

  1. la scuola dell’infanzia;
  2. la scuola elementare;
  3. la scuola media;
  4. le scuole postobbligatorie.

Gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell’obbligo. Il primo anno di scuola dell’infanzia è facoltativo. [4]

Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:

  1. le scuole medie superiori;
  2. …; [5]
  3. le scuole professionali. [6]

La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti. [7] Leggi speciali

Art. 5

I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali. Obbligo scolastico e formativo [8]

Art. 6

Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola. [10]

bis Al termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento. [11] art. 58a 1ter Su richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo. Sono riservati gli e 58b. [12]

Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.

Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.