Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola. [10]
bis Al termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento. [11] art. 58a 1ter Su richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo. Sono riservati gli e 58b. [12]
Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.
In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.
Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.