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Regolamento del Centro di risorse didattiche e digitali

Preambolo

Regolamento

del Centro di risorse didattiche e digitali

(del 3 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 67 – richiamato l’

della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Istituzione e compiti

Art. 1

Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).

Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa:

  1. di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche g razie ai propri servizi di docu mentazione;
  2. di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Diparti mento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;
  3. di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione dell e risorse digitali per l’appren dimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione; art. 4 d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’ , nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;
  4. di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;
  5. di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;
  6. di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;
  7. di fungere da riferimento e sostegno per i docen ti in ambito RDA e per la produ zione di supporti multimediali;
  8. di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;
  9. di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infr a strutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;
  10. di pianificare e gestire gli investimenti in tecnolog ia e RDA (personale, infrastrut ture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;
  11. di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc. Organizzazione

Art. 2

Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:

  1. servizi di documentazione e attività culturali;
  2. risorse digitali per l’apprendimento;
  3. servizi web e multimediali;
  4. servizi informatici.

Il direttore del CERDD:

  1. ne dirige e coordina l’attività;
  2. ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;
  3. lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;
  4. ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali. Sede e sottosede

Art. 3

La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese. Collaborazione

Art. 4

Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.

Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari. Competen ze decisionali in materia finan ziaria [1]

Art. 5

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

  1. al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;
  2. al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
  3. al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
  4. al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–. Entrata in vigore [3]

Art. 6

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 505. [1] Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593. [2] Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593. [3] Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.