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Regolamento del Servizio mobilità e scambi

Preambolo

Regolamento

del Servizio mobilità e scambi

(del 6 luglio 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l’art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Istituzione e compiti

Art. 1

1 Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Servizio mobilità e scambi.

2 La mobilità e gli scambi comprendono:

a) quelli di allievi e persone in formazione del secondario I e II, individuali o di classe, con altre regioni linguistiche della Svizzera;

b) quelli di minorenni e giovani con altre regioni linguistiche della Svizzera nel contesto della cultura, dello sport e del tempo libero;

c) le relazioni a distanza tra classi della scuola ticinese e classi di altre regioni linguistiche della Svizzera o di altri Paesi;

d) quelli di docenti finalizzati ad esperienze di insegnamento in altre lingue;

e) quelli linguistici di allievi e persone in formazione con l’estero nel quadro di programmi svizzeri e internazionali dedicati a questo scopo;

f) i periodi di stage e pratica professionale in un’altra regione linguistica della Svizzera o in un Paese estero durante la formazione professionale, quella terziaria o nel quadro della transizione al mondo del lavoro;

g) i soggiorni formativi e professionali in Svizzera e all’estero.

3 Il servizio è subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (di seguito UFCI) della Divisione della formazione professionale. Quest’ultimo è il partner di rifermento per la Divisione della formazione professionale e per la Divisione della scuola e si occupa:

a) di organizzare la mobilità e gli scambi di cui al cpv. 2;

b) di partecipare ai bandi di concorso nazionali e internazionali proposti nell’ambito del finanziamento della mobilità e degli scambi;

c) di intrattenere relazioni durature con gli omonimi servizi degli altri cantoni e di facilitare la conclusione di accordi intercantonali tra i servizi o di partenariati tra scuole;

d) di intrattenere relazioni durature con la Confederazione e le sue strutture che si occupano di elargire fondi per la mobilità e gli scambi;

e) di fungere da interlocutore unico verso l’Agenzia Movetia, assicurando a livello cantonale l’informazione, la promozione e l’implementazione dei progetti promossi dall’agenzia stessa verso le scuole, gli insegnanti, gli allievi e le famiglie;

f) di intrattenere relazioni durature con altre organizzazioni pubbliche internazionali attive negli scambi e mobilità;

g) di sottoporre al Dipartimento la stipulazione di accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che implicano oneri per il Cantone;

h) di stipulare sotto la responsabilità dell’UFCI accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che non implicano oneri per il Cantone;

i) di curare le relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro in Ticino e a livello nazionale che possono sostenere le iniziative cantonali inerenti alla mobilità e agli scambi;

j) di organizzare momenti di sensibilizzazione, informazione e di consulenza in materia di mobilità e scambi;

k) di coadiuvare i collegi dei docenti degli istituti postobbligatori ad elaborare i propri programmi sul plurilinguismo degli allievi;

l) di assistere prima, durante e dopo il soggiorno i partecipanti ai progetti di mobilità gestiti dal servizio;

m) di monitorare la mobilità e gli scambi che coinvolgono il Ticino;

n) di gestire i finanziamenti federali ed europei ottenuti dalla partecipazione a bandi di concorso;

o) di studiare e proporre adeguamenti in relazione al quadro giuridico di riferimento in tema di mobilità e scambi.

Organizzazione

Art. 2

1 Il servizio è composto dai seguenti settori operativi:

a) il settore scambi, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. a) - d);

b) il settore stage e formazione pratica, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. e) - g) durante la formazione professionale e terziaria;

c) il settore lingua e mobilità, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. f) - g) nel quadro della transizione al mondo del lavoro.

2 Il responsabile del servizio:

a) ne dirige e coordina l’attività, curando il miglioramento della qualità delle prestazioni e l’assistenza ai partecipanti e assicurando la corretta gestione dei finanziamenti;

b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e le varie unità dipartimentali;

c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri cantoni, con l’Agenzia Movetia, con le organizzazioni e i partner cantonali, nazionali e internazionali con cui collabora.

Sede

Art. 3

La sede del servizio è definita dal Dipartimento.

Collaborazione

Art. 4

1 Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.

2 Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o seminari.

Competenze decisionali in materia finanziaria

Art. 5

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

a) al responsabile del servizio fino a 2'000 franchi;

b) al capoufficio UFCI per importi superiori a 2'000 franchi e fino a 10'000 franchi;

c) al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

d) al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

e) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

Entrata in vigore

Art. 6 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente. [1]

Pubblicato nel BU 2022 , 185.

[1] Entrata in vigore: 8 luglio 2022 - BU 2022, 185.