1 Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Servizio mobilità e scambi.
2 La mobilità e gli scambi comprendono:
a) quelli di allievi e persone in formazione del secondario I e II, individuali o di classe, con altre regioni linguistiche della Svizzera;
b) quelli di minorenni e giovani con altre regioni linguistiche della Svizzera nel contesto della cultura, dello sport e del tempo libero;
c) le relazioni a distanza tra classi della scuola ticinese e classi di altre regioni linguistiche della Svizzera o di altri Paesi;
d) quelli di docenti finalizzati ad esperienze di insegnamento in altre lingue;
e) quelli linguistici di allievi e persone in formazione con l’estero nel quadro di programmi svizzeri e internazionali dedicati a questo scopo;
f) i periodi di stage e pratica professionale in un’altra regione linguistica della Svizzera o in un Paese estero durante la formazione professionale, quella terziaria o nel quadro della transizione al mondo del lavoro;
g) i soggiorni formativi e professionali in Svizzera e all’estero.
3 Il servizio è subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (di seguito UFCI) della Divisione della formazione professionale. Quest’ultimo è il partner di rifermento per la Divisione della formazione professionale e per la Divisione della scuola e si occupa:
a) di organizzare la mobilità e gli scambi di cui al cpv. 2;
b) di partecipare ai bandi di concorso nazionali e internazionali proposti nell’ambito del finanziamento della mobilità e degli scambi;
c) di intrattenere relazioni durature con gli omonimi servizi degli altri cantoni e di facilitare la conclusione di accordi intercantonali tra i servizi o di partenariati tra scuole;
d) di intrattenere relazioni durature con la Confederazione e le sue strutture che si occupano di elargire fondi per la mobilità e gli scambi;
e) di fungere da interlocutore unico verso l’Agenzia Movetia, assicurando a livello cantonale l’informazione, la promozione e l’implementazione dei progetti promossi dall’agenzia stessa verso le scuole, gli insegnanti, gli allievi e le famiglie;
f) di intrattenere relazioni durature con altre organizzazioni pubbliche internazionali attive negli scambi e mobilità;
g) di sottoporre al Dipartimento la stipulazione di accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che implicano oneri per il Cantone;
h) di stipulare sotto la responsabilità dell’UFCI accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che non implicano oneri per il Cantone;
i) di curare le relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro in Ticino e a livello nazionale che possono sostenere le iniziative cantonali inerenti alla mobilità e agli scambi;
j) di organizzare momenti di sensibilizzazione, informazione e di consulenza in materia di mobilità e scambi;
k) di coadiuvare i collegi dei docenti degli istituti postobbligatori ad elaborare i propri programmi sul plurilinguismo degli allievi;
l) di assistere prima, durante e dopo il soggiorno i partecipanti ai progetti di mobilità gestiti dal servizio;
m) di monitorare la mobilità e gli scambi che coinvolgono il Ticino;
n) di gestire i finanziamenti federali ed europei ottenuti dalla partecipazione a bandi di concorso;
o) di studiare e proporre adeguamenti in relazione al quadro giuridico di riferimento in tema di mobilità e scambi.
Organizzazione