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Decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2026

Preambolo

Decreto esecutivo

sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2026

del 5 gennaio 2026 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 79a-79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc),

decreta:

Contributo per sezione

Art. 1

1 Per l’anno 2026 l’importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d’insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di arti plastiche, educazione fisica e musicale, è così stabilito:

a) 81’736 franchi per sezione di scuola dell’infanzia con refezione;

b) 8’000 per sezione di scuola dell’infanzia senza refezione;

c) 83’834 franchi per sezione di scuola elementare.

2 Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell’anno scolastico 2025/2026 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2026/2027 nella misura di 1/3.

3 A partire dall’importo di riferimento di cui al capoverso 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. Il contributo è ridotto linearmente di 6'000 franchi per ogni sezione, ad eccezione di quelle di cui al capoverso 1 lettera b.

Contributi particolari

Art. 2

1 Per l’anno 2026 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari:

a) 2’670 franchi per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico del comune. Per i docenti di appoggio facoltativi, per i quali è stato richiesto e concesso il contributo cantonale, gli importi sono ridotti secondo l’indice di forza finanziaria come segue: riduzione del 20% per i comuni in fascia media inferiore, del 30% per i comuni in fascia media superiore, del 50% per i comuni in fascia alta inferiore e del 60% per i comuni in fascia alta superiore;

b) 1'330 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia senza refezione, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;

c) 1'535 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia con refezione e alla scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;

d) la totalità dell’onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.

2 Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è calcolato in base alle unità didattiche settimanali dell’anno scolastico 2025/26 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2026/27 nella misura di 1/3.

3 Gli altri contributi di cui al capoverso 1 lettere b e c sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2025/26 e 2026/27).

4 A partire dagli importi di riferimento di cui al capoverso 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e sono ridotti come segue:

a) di 188 franchi per ogni unità didattica quelli di cui al capoverso 1 lettera a;

b) di 93 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera b;

c) di 107 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera c.

Competenza, calcolo e versamento dei contributi

Art. 3

1 I contributi a carico del Cantone sono calcolati e autorizzati dalla Sezione delle scuole comunali del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in tre rate (aprile, agosto, novembre), di regola al comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono calcolati e versati l’anno successivo.

2 Per i consorzi scolastici e per i comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di regola, la forza finanziaria del rispettivo comune proporzionalmente al numero di allievi presenti al 30 settembre.

Ricorsi

Art. 4

Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 5

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026 e ha la durata di un anno.

Pubblicato nel BU 2026 , 1.

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