1 Il Servizio di medicina scolastica (di seguito Servizio) è un servizio interno all’Ufficio del medico cantonale.
2 Il Servizio si avvale di personale sanitario e amministrativo. È dotato di un capo Servizio che organizza, dirige e supervisiona le attività previste.
3 Al Servizio sono affidati i compiti di:
a) coordinare, documentare, sostenere operativamente i medici scolastici nelle attività per loro previste;
b) programmare e implementare le attività indicate negli orientamenti strategici per la medicina scolastica;
c) condurre in modo autonomo interventi rivolti alla salute della popolazione scolastica;
d) pianificare e realizzare studi per valutare sul territorio aspetti epidemiologici rilevanti per la salute pubblica;
e) intervenire puntualmente nelle sedi scolastiche per attività legate alla sorveglianza epidemiologica e al contenimento delle malattie infettive;
f) gestire gli aspetti amministrativi e finanziari legati alla medicina scolastica.
4 Al Servizio è attribuito, inoltre, il compito di organizzare ed eseguire gli accertamenti della vista e dell’udito presso la popolazione scolastica, gestendo i dati necessari per l’esecuzione del compito. Le modalità sanitarie dell’accertamento sono concordate con il Medico cantonale e in accordo con i medici scolastici e i medici specialisti.
Medico scolastico