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404.150

Regolamento dell’assicurazione scolastica

Preambolo

Regolamento

dell’assicurazione scolastica

(del 12 luglio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 18 richiamati gli

e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990;

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Persone assicurate

Art. 1

Sono assicurati obbligatoriamente dall’assicurazione scolastica (di seguito assicurazione) gli allievi regolari, uditori e ospiti che frequentano:

  1. le scuole comunali, medie, speciali, medie superiori e professionali pubbliche;
  2. le scuole dell’obbligo e speciali private.

Beneficiano pure delle prestazioni di cui al cpv. 1 gli allievi seguiti dal servizio dell’educazione precoce speciale.

Per la responsabilità civile sono pure obbligatoriamente assicurati i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati delle scuole comunali pubbliche, delle scuole dell’obbligo e speciali private e le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche.

L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (di seguito ufficio), su domanda della direzione di istituto, può ammettere al beneficio dell’assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. precedenti nei seguenti limiti:

  1. per gli allievi, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile; [1]
  2. per i docenti, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.

La domanda di cui al cpv. 4 va inoltrata all’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico ed è sottoposta per preavviso dalla competente sezione dell’insegnamento del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. [2]

L’assicurazione entra in vigore per ogni allievo a partire dal giorno in cui comincia a frequentare la scuola e cessa al termine della scuola o quando egli è prosciolto dall’obbligo di frequenza; per i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati fa stato il periodo in cui essi sono in attività. Capitolo secondo Copertura per gli infortuni Definizione di infortunio

Art. 2

Per infortunio ai sensi dell’assicurazione s’intende qualsiasi danno, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica o psichica.

Si considerano infortuni anche:

  1. il decesso o i danni alla salute prodotti dall’aspirazione involontaria di gas o vapori e dall’inghiottimento inavvertito di sostanze velenose o corrosive;
  2. gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio;
  3. i congelamenti, l’insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari;
  4. l’annegamento. Limiti della copertura

Art. 3

L’assicurazione risponde per gli infortuni che l’assicurato subisce:

  1. durante le ore d’insegnamento impartite entro e fuori dell’area della scuola;
  2. durante i momenti di non insegnamento pianificati e occasionali considerato il piano delle lezioni della classe, purché svolti all’interno dell’area della scuola. Gli allievi al cui vitto provvede la scuola sono assicurati anche durante il trasferimento per raggiungere il ristorante scolastico e durante l’intervallo di mezzogiorno entro l’area della scuola o negli spazi assegnati loro dalla scuola; [3]
  3. in caso di uscite o commissioni per ordine del docente o dell’operatore scolastico specializzato durante le ore d’insegnamento e gli intervalli;
  4. come pattugliatore della circolazione per ordine della scuola immediatamente prima e dopo le ore d’insegnamento;
  5. durante le gite scolastiche ed escursioni effettuate sotto la guida del docente;
  6. durante lo stage di orientamento professionale e gli incontri informativi se essi sono previsti nel programma di studio e non hanno luogo durante le vacanze scolastiche;
  7. durante la partecipazione a corsi d’istruzione sportiva ed esami di capacità organizzati dalla scuola nell’ambito di «Gioventù e Sport»;
  8. durante la partecipazione a cortei e rappresentazioni nell’ambito delle manifestazioni a cui la scuola prende ufficialmente parte;
  9. durante le attività e i corsi diretti e organizzati dalla scuola;
  10. durante gli spostamenti, sul tragitto ordinario, per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività e manifestazioni di cui alla lettera precedente;
  11. durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario. Casi non assicurati

Art. 4

Sono esclusi dalla copertura gli infortuni derivanti da:

  1. terremoti, inondazioni, scoscendimenti e altri cataclismi;
  2. fatti di guerra, torbidi;
  3. uso di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cm 3 , sia come conducente che come passeggero e uso di automobili come conducente;
  4. partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;
  5. esecuzione o partecipazione intenzionali a crimini e delitti;
  6. uso di qualsiasi mezzo di trasporto aereo, del paracadute e simili, sia come conducente che come passeggero, ad eccezione dei voli civili autorizzati dalle direzioni di istituto; [4]
  7. grave negligenza da parte dell’assicurato, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;
  8. stato di ubriachezza dell’assicurato.

Sono pure esclusi dalla copertura il suicidio, l’automutilazione o il tentativo a tali atti, i danni alla salute in seguito a interventi, provvedimenti di cura e visite mediche che non sono cagionati da un infortunio assicurato, nonché gli effetti di radiazioni ionizzanti ad eccezione dei danni alla salute consecutivi a radiazioni dovute a trattamenti medici in seguito a un infortunio assicurato. Infortunio mortale

Art. 5

In caso di decesso l’indennità viene versata agli eredi legittimi secondo il diritto successorio. Menomazione dell’integrità fisica [5]

Art. 6

Il grado percentuale della menomazione dell’integrità fisica viene applicato nel modo seguente: [6] perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale

% perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale

% perdita della facoltà visiva di un occhio

% perdita della facoltà visiva di un occhio

% perdita dell’udito di ambedue le orecchie

% perdita dell’udito di ambedue le orecchie

% perdita dell’udito di un orecchio

% perdita dell’udito di un orecchio

% perdita del braccio all’altezza o al disopra del gomito

% perdita del braccio all’altezza o al disopra del gomito

% perdita di un braccio al disotto del gomito o di una mano

% perdita di un braccio al disotto del gomito o di una mano

% perdita di un pollice

% perdita di un pollice

%