La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri non universitari, nelle professioni della salute elencate nell’allegato al presente accordo, nonché dei titolari e delle titolari di diplomi esteri riconosciuti come equivalenti. Il registro rileva inoltre le persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali secondo la LDPS19 e che sono titolari di un diploma in una delle professioni indicate nell’allegato.
La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.
Il Comitato della CDS tiene aggiornato l’allegato.
Il registro serve alla protezione e all’informazione dei pazienti, all’informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici. Inoltre, serve a semplificare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione.
Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione indicati nel capoverso 7, seconda frase. Per identificare precisamente le persone iscritte al registro e per attualizzare i loro dati personali, nel registro si utilizza pure sistematicamente il numero d’assicurato AVS ai sensi dell’articolo 50e, capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.20 Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.
I servizi competenti per il rilascio di diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio e ogni riconoscimento di un diploma. Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio, rifiuto, ritiro e modifica dell’autorizzazione all’esercizio della professione, in particolare ogni restrizione all’esercizio della professione e qualsiasi altra misura disciplinare, nonché l’identità delle persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali ai sensi della LDPS e sono abilitate all’esercizio della loro professione. Le persone indicate al capoverso 1 indicano al servizio che tiene il registro tutti i dati necessari ai sensi del capoverso 5 in loro possesso, a meno che il compito di fornire questi dati non spetti ad altri servizi.
È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di un’autorizzazione all’esercizio, nonché i dati relativi a restrizioni abolite e a altre misure disciplinari, possono essere consultate soltanto dalle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nonché dalle autorità di vigilanza. Il numero d’assicurato AVS è a disposizione unicamente del servizio che tiene il registro e delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Tutti gli altri dati possono essere consultati liberamente.
In conformità all’articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1 per la registrazione dei dati necessari ai sensi del capoverso 5, e le persone private e i servizi extracantonali per il rilascio d’informazioni.
Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando un’autorità annuncia il decesso della persona interessata. I dati possono in seguito essere utilizzati a scopo statistico in forma anonimizzata. Le iscrizioni di avvertimenti, ammonimenti e multe sono cancellate dal registro cinque anni dopo la loro notifica, l’iscrizione di restrizioni dell’autorizzazione all’esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Il divieto temporaneo di esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.
I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.
Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del Cantone Berna. Adesione/Denuncia