L’accordo si applica al settore secondario I e secondario II.
L’accordo regola, nell’ambito dei cicli di studi proposti per pro muovere in tutti i campi gli allievi superdotati,
- l’accesso intercantonale a queste scuole,
- lo statuto degli allievi,
- i contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devo no ver sare agli organismi responsabili di queste scuole.
Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o la partecipazione finanziaria delle scuole o che prevedono dei con tributi per la frequenza scolastica divergenti da quelli qui fissati, hanno precedenza sul presente accordo. II. Cicli di studi, contributi e cantoni debitori Annesso