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Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Preambolo

Accordo

intercantonale sulle scuole che offrono delle

formazioni specifiche per allievi superdotati

(del 20 febbraio 2003)

I. Disposizioni generali

Obiettivi, campo d’applicazione

Art. 1

L’accordo si applica al settore secondario I e secondario II.

L’accordo regola, nell’ambito dei cicli di studi proposti per pro muovere in tutti i campi gli allievi superdotati,

  1. l’accesso intercantonale a queste scuole,
  2. lo statuto degli allievi,
  3. i contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devo no ver sare agli organismi responsabili di queste scuole.

Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o la partecipazione finanziaria delle scuole o che prevedono dei con tributi per la frequenza scolastica divergenti da quelli qui fissati, hanno precedenza sul presente accordo. II. Cicli di studi, contributi e cantoni debitori Annesso

Art. 2

Nell’annesso sono precisati

  1. i cicli di studi (breve descrizione compresa) ai quali si applica questo accordo,
  2. l’importo dei contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devono versare per la frequenza della scuola fuori cantone,
  3. le offerte scelte da ogni cantone per i propri domiciliati,
  4. le condizioni in base alle quali i cantoni firmatari sono disposti a pagare. Cicli di studi

Art. 3

I cicli di studi che sottostanno quest’accordo, adempiono le seguen ti condizioni:

  1. incoraggiano in modo mirato la dote particolare di un allievo,
  2. garantiscono una formazione scolastica o professionale con diploma finale riconosciuto e
  3. offrono un sostegno concreto agli allievi affinché possano coniugare le doti particolari e la formazione e sviluppare in modo armonioso tutte le loro attitudini. Iscrizione di un ciclo di studi nell’annesso

Art. 4

Il cantone dove ha sede la scuola inoltra una richiesta d’iscrizione per un ciclo di studi che soddisfa le esigenze enunciate nell’art. 3.

Il segretariato registra nell’annesso il ciclo di studi per il quale è stata inoltrata la richiesta. Cantoni debito ri

Art. 5

Il cantone debitore è il cantone di domicilio. La ripartizione e la fatturazione interna delle spese avvie ne secondo le relative dis posizioni cantonali.

Il cantone può legare la sua d isponibilità di pagamento a del le condizioni (per es. garanzia d’assunzione delle spese). Cantone di do micilio

Art. 6

Vale come cantone di domicilio:

  1. per gli allievi maggiorenni, il cantone dove hanno domicilio legale attuale in materia di sussidi di studio,
  2. per gli allievi minorenni, il cantone dove i genitori hanno il loro domicilio civile attuale o dove ha sede l’autorità tutelare competente. Contributi

Art. 7

I cantoni dove hanno sede le scuole stabiliscono il montante dei contributi per i cicli di studi registrati nell’annesso.

Si applicano i seguenti principi:

  1. i contributi sono calcolati per allievo e per semestre, art. 3 b. i contributi servono a coprire le spese di formazione scolastica e le spese relative al sostegno degli allievi ( , cpv. 1, let. c); non servono per coprire le spese di vitto e d’alloggio, e nemmeno per coprire le misure specifiche allo sviluppo della dote particolare,
  2. il contributo per gli allievi fuori cantone non deve superare quello versato dagli allievi domiciliati nel cantone dove ha sede la scuola. Modalità

Art. 8

Il montante dei contributi vale per il periodo di un anno. III. Allievi Trattamento degli allievi provenienti da can toni che han no dichiarato la loro dispo nibilità al pa gamento

Art. 9

I cantoni dove le scuole hanno sede, o le scuole stesse, accordano agli allievi il cui cantone di domicilio ha dichiarato la sua disponibilità al pagamento, gli stessi diritti che concedono ai propri allievi. Trattamento degli allievi provenienti da can toni che non hanno dichiarato la loro dispo nibilità al pagamento

Art. 10

Gli allievi che provengono da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento, per il ciclo di studi proposto, non hanno diritto all’ uguaglianza di trattamento. Han no accesso ad un ciclo di studi, solo dopo l’ammissione di tutti gli allievi provenienti da cantoni che hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento. art. 7 2 Gli allievi provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagament o devono versare oltre alle tas se scolastiche un montante corrispondente almeno all’importo dei contributi definiti all’ Tasse scolastiche

Art. 11

Le scuole possono riscuotere d ai loro allievi delle tasse scolasti che appropriate.

Le tasse scolastiche per gli al lievi che seguono la stessa forma zione e che frequentano una scuola riservata ai superdotati e sottomessa al presente accordo, comprese le tasse per gli allievi provenienti dal cantone do ve ha sede la scuola, devono es sere uguali. IV. Esecuzione Procedura di pagamento

Art. 12

Il cantone dove ha sede l’istituto dete rmina per ogni scuola il luo go di pagamento. Segretariato

Art. 13

Il Segretariato generale d ella Conferenza svizzera dei diretto ri cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la fun zione di segretariato dell’accordo.

Ha i seguenti compiti:

  1. informazione dei cantoni firmatari,
  2. coordinamento, e
  3. regolamentazione delle questioni relative all’esecuzione e alla procedura. Spese relative all’esecuzione dell’accordo

Art. 14

Le spese del segretariato dovute all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e determinate in funzione del numero de gli abitanti. Sono fatturate an nualmente. Le spese per analisi straordinarie, concernenti solo certi cantoni o certe scuole, possono essere addebitate ai cantoni coinvolti.

  1. Amministrazione della giustizia Istanza d’arbitrato

Art. 15

Una commissione arbitrale è incaricata di dirimere tutte le contestazioni che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’am bito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.

La commissione è composta da tre membri designati dalle par ti. In caso di mancato accordo, il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

Le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969 (RS 279) trovano applicazione.

Le decisioni dell’istanza arbitrale sono definitive. VI. Disposizioni transitorie e finali Adesione

Art. 16

Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione i cantoni s’impegnano a fornire, secondo prescrizione, i dati necessari per l’applicazione del presente accordo. Entrata in vigore

Art. 17

Il presente accordo entra in vigore con l’adesione di al minimo tre cantoni, al più presto con l’inizio dell’anno scolastico 2004/2005. Modifica dell’annesso

Art. 18

La modifica dell’annesso (lista dei cicl i di studi) è possibile all’ini zio di ogni anno scolastico.

I nuovi cicli di studi sono iscritti nell’annesso a condizione che sia stata inoltrata richiesta al segretariato entro la fine dell’an no civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.

Ogni modifica della disponibilità a pagare o delle condizioni relative deve essere annunciata al segretariato entro la fine dell’anno civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche. Modifica dell’accordo

Art. 19

L’accordo può essere modif icato con il consenso della maggioran za di due terzi dei cantoni firmatari. Disdetta

Art. 20

L’accordo può essere disdetto con un termine di du e anni median te dichiarazione scritta indirizzata al segretariato entro il 31 luglio. La disdetta è possibile solo dopo cinque anni di adesione. Perdurare degli obblighi

Art. 21

Gli obblighi derivanti da quest’accordo per gli allievi che al momento della disdetta sono iscritti ad una scuola riservata ai superdotati restano invariati fino alla loro uscita, quando

  1. un cantone disdice l’accordo, o
  2. un cantone disdice la sua disponibilità a pagare per il ciclo di studi. art. 9 2 Il diritto all’uguaglianza di tratta mento ( ) resta valido ana logamente. Principato del Liechtenstein

Art. 22

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in base alla propria legislazione. Gode degli stessi diritti e sottostà ai medesimi obblighi degli altri cantoni firmatari. Berna, 20 febbraio 2003 In nome della Co nferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl Pubblicato nel BU 2014 , 273.