Il presente regolamento definisce l’onere settimanale d’insegnamento (di seguito onere) dei docenti nominati, incaricati e supplenti a tempo pieno e gli oneri aggiuntivi. L’onere per i docenti a tempo parziale è adeguato di conseguenza. Docenti delle scuole comunali
406.150
Regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti
Preambolo
Regolamento
sull'onere d'insegnamento dei docenti
del 23 maggio 2018 (stato 13 febbraio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD),
decreta:
Oggetto
Art. 1
Art. 2
L’onere dei docenti di scuole dell’infanzia è di 32 ore nelle sezioni con refezione e di 25 ore e 10 minuti nelle sezioni senza refezione. [1]
L’onere dei docenti di scuola elementare è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali.
Al di fuori di questo onere tutti i docenti comunali:
- devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività scolastica o dell’ingresso per la scuola dell’infanzia;
- sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dall’ispettorato.
I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere:
- sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dai genitori;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
- sono tenuti alla sorveglianza degli allievi della loro sezione;
- sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
- sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera secondo le indicazioni della direzione di istituto;
- nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, sono tenuti a parteciparvi con la propria sezione, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto. I docenti a metà tempo presenti per l’intero soggiorno devono essere compensati per il tempo eccedente il loro onere di insegnamento calcolato in base a quanto disposto dai cpv. 1 e 2. art. 56 5 I docenti titolari sono tenuti alla vigilanza durante le lezioni impartite da docenti speciali giusta l’ del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.
I docenti contitolari di una sezione sono tenuti a due ore di compresenza in sede indicate nell’orario settimanale allo scopo di coordinare l’attività educativa. La compresenza è a tempo pieno la prima settimana dell’anno scolastico oppure a metà tempo le prime due settimane, ma in questo secondo caso alla scuola dell’infanzia vanno garantiti almeno quattro giorni di refezione. La scelta deve essere comunicata tempestivamente alla direzione di istituto. [2] Docenti delle scuole speciali
Art. 3
L’onere dei docenti di scuola speciale è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i docenti titolari che per quelli di materie speciali.
Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola speciale:
- devono essere presenti nella sede almeno un quarto d’ora prima dell’inizio dell’attività scolastica;
- sono tenuti a partecipare alle riunioni di istituto ed a quelle organizzate dalla direzione di istituto;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione.
I docenti titolari inoltre, sempre al di fuori di questo onere:
- sono tenuti a partecipare alla sorveglianza delle ricreazioni secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
- sono tenuti, di regola per non più di mezz’ora al giorno, a partecipare alla sorveglianza degli allievi che per motivi di forza maggiore giungono a scuola prima dell’orario d’ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell’attività scolastica secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
- sono tenuti a sorvegliare gli allievi alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa a mezzogiorno e alla sera. Docenti di scuola media
Art. 4
L’onere dei docenti di scuola media è di 25 ore-lezione in generale e di 28 ore-lezione per i docenti di educazione alimentare, di educazione fisica, di educazione musicale, di educazione visiva, di arti plastiche, nonché di amministrazione e tecnica dell’informazione e della comunicazione.
Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media:
- sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
- sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori organizzati dai docenti di classe e/o richiesti dagli interessati;
- sono tenuti alla sorveglianza alla partenza dei mezzi di trasporto per il rientro a casa degli allievi secondo un piano organizzato dalla direzione di istituto;
- a titolo facoltativo sono disponibili alla sorveglianza nel ristorante scolastico.
I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione. Docenti di scuola media superiore
Art. 5
L’onere dei docenti di scuola media superiore è di 24 ore-lezione in generale e di 27 ore-lezione per i docenti di educazione fisica, di arti visive e di musica strumentale.
Al di fuori di questo onere tutti i docenti di scuola media superiore:
- sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
- sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
- sono tenuti a preparare, svolgere e assistere agli esami;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.
I docenti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione. Docenti delle scuole professionali del secondario II
Art. 6
L’onere dei docenti delle scuole professionali del secondario II è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione:
- i docenti di educazione fisica, delle materie speciali, della progettazione e delle parti pratiche integrate per i quali l’onere è di 28 ore-lezione;
- i docenti di lavoro, di laboratorio e di esercitazioni pratiche, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede;
- i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione.
Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole professionali del secondario II:
- sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
- sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
- collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con le persone in formazione maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.
I doc enti di classe inoltre, sempre al di fuori di questo onere, tengono tutti i contatti necessari allo svolgimento di questa funzione. Docenti delle scuole specializzate superiori
Art. 7
L’onere dei docenti delle scuole specializzate superiori è di 25 ore-lezione. Fanno eccezione:
- i docenti di materie speciali e di progettazione, per i quali l’onere è di 28 ore-lezione;
- i docenti di lavoro e di laboratorio, per i quali l’onere è di 32 ore-lezione, oltre ad 8 di preparazione in sede;
- i capi laboratorio, per i quali l’onere è di 42 ore-lezione.
Al di fuori di questo onere tutti i docenti delle scuole specializzate superiori:
- sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;
- sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;
- collaborano alla preparazione, allo svolgimento e alla correzione delle procedure di qualificazione delle persone in formazione di cui sono responsabili;
- sono tenuti a partecipare ai colloqui con le persone in formazione organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati. Docenti di istruzione religiosa
Art. 8
Per i docenti di istruzione religiosa fanno stato le disposizioni della convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione del 20 aprile 2017. Denominatori per le attività di non insegnamento o le attività particolari
Art. 9
Ai fini del saldo orario e del salario, nel contesto del rapporto di nomina o di incarico, le ore attribuite per attività di non insegnamento o per attività particolari hanno il seguente denominatore unico riferito all’onere a tempo pieno: Genere di attività di non insegnamento o attività particolari Denominatore di riferimento Genere di attività di non insegnamento o attività particolari Denominatore di riferimento Scuole comunali Scuole medie Scuole speciali Scuole medie superiori Scuole professionali sec. II Scuole specializzate superiori Scuole comunali Scuole medie Scuole speciali Scuole medie superiori Scuole professionali sec. II Scuole specializzate superiori abilitazione scuole professionali
abilitazione scuole professionali
accompagnamento individuale
accompagnamento individuale
alfabetizzazione informatica
alfabetizzazione informatica
assistente scuole comunali RL RL RL RL RL RL assistente scuole comunali RL RL RL RL RL RL assistenza lavoro di diploma
assistenza lavoro di diploma
attività a favore di terzi RL RL RL RL RL attività a favore di terzi RL RL RL RL RL attività corali, teatrali e musica d’insieme
attività corali, teatrali e musica d’insieme
attività parascolastiche
attività parascolastiche
autore d’esame
autore d’esame
collaborazione unità dipartimentali* RL RL RL RL RL collaborazione unità dipartimentali* RL RL RL RL RL commissione o gruppi di lavoro interni alla sede*
commissione o gruppi di lavoro interni alla sede*
consulenza per l’alimentazione RL RL RL RL RL RL consulenza per l’alimentazione RL RL RL RL RL RL coordinamento stages
coordinamento stages
direttore/trice RL RL RL RL RL direttore/trice RL RL RL RL RL docente Centro federale d’asilo
docente Centro federale d’asilo
docente di classe
docente di classe
docente di laboratorio di didattica disciplinare SUPSI/DFA
docente di laboratorio di didattica disciplinare SUPSI/DFA
docente di pratica professionale SUPSI/DFA
docente di pratica professionale SUPSI/DFA
docente mediatore
docente mediatore
docente mentore SUPSI/DFA
docente mentore SUPSI/DFA
esperto di materia scuola media e scuola professionale
esperto di materia scuola media e scuola professionale
formazione a distanza RL RL RL formazione a distanza RL RL RL gestione casi difficili
gestione casi difficili
ispettorato scuole professionali RL RL ispettorato scuole professionali RL RL lavoro di maturità
lavoro di maturità
membro CDD eletto dai docenti
membro CDD eletto dai docenti
monte ore*
monte ore*
ora di classe
ora di classe
preparazione corsi*
preparazione corsi*
responsabile audiovisivi
responsabile audiovisivi
responsabile di area/formazione/sezione
responsabile di area/formazione/sezione
responsabile informatica
responsabile informatica
responsabile laboratorio materie scientifiche
responsabile laboratorio materie scientifiche
responsabile materiale sportivo
responsabile materiale sportivo
tutore talenti sportivi
tutore talenti sportivi
vicedirettore/trice
vicedirettore/trice
RL denominatore in base al rapporto di lavoro * dettagli da specificare nella banca dati sotto materie e attività Variazioni dell’orario per i docenti nominati
Art. 10
Per esigenze organizzative dell’orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina. art. 11 2 Le differenze (saldo orario) sono da compensare rispettivamente da recuperare nel biennio successivo e ad eccezione di quanto previsto all’ cpv. 2 non sono pagate. Saldo orario alla fine del rapporto di impiego
Art. 11
Alla fine del rapporto d’impiego il saldo orario del docente è di regola nullo.
Nel caso in cui il saldo fosse positivo il docente ha diritto al relativo pagamento.
Nel caso in cui il saldo fosse negativo il docente deve compensarlo tramite il rimborso finanziario allo Stato o altre modalità da concordare con l’istanza designata dal Dipartimento. [4] Rimborso spese per abilitazione scuole professionali
Art. 12
Il rimborso delle spese richiesto ai docenti che hanno beneficiato di una riduzione dell’onere di insegnamento durante lo svolgimento dell’abilitazione presso l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, previsto dall’art. 22 della legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, corrisponde al numero di moduli svolti.
Il docente che cessa l’attività di insegnamento per continuare la propria attività professionale presso un altro datore di lavoro o in proprio nei primi 6 anni dopo avere conseguito l’abilitazione è tenuto al rimborso delle spese sostenute dallo Stato per l’abilitazione e per il salario di cui ha beneficiato per svolgere l’abilitazione in ragione: – del 90% dopo il primo anno di insegnamento; – del 70% dopo il secondo anno di insegnamento; – del 50% dopo il terzo anno di insegnamento; – del 40% dopo il quarto anno di insegnamento; – del 30% dopo il quinto anno di insegnamento; – del 20% dopo il sesto anno di insegnamento.
Se il docente per sua colpa non termina l’abilitazione è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dallo Stato come pure del salario di cui ha beneficiato durante il percorso abilitativo. Abrogazione
Art. 13
Il regolamento concernente l’onere d’insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997 è abrogato. Entrata in vigore
Art. 14
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2018. Pubblicato nel BU 2018 , 183. [1] Cpv. modificato dal R 27.1.2021; in vigore dal 29.1.2021 - BU 2021, 63. [2] Cpv. modificato dal R 12.1.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 19. [3] Art. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2022, 244; precedenti modifiche: BU 2019, 93; BU 2020, 28. [4] Cpv. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 13.2.2026 - BU 2026, 46; precedente modifica: BU 2025, 332.