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Regolamento sulle supplenze dei docenti

Preambolo

Regolamento

sulle supplenze dei docenti

del 13 febbraio 1996 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 82 visto l’

della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.

Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile. Supplenza interna

Art. 2

Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione. Criteri di scelta

Art. 3

Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.

A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita. [1]

La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.

Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. [2] Competenza

Art. 4

L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali. art. 3 2 Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’ [3] Retribuzione

Art. 5

I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:

  1. 1'330 franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione;
  2. 1'535 franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa tariffa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli educatori (scuola media);
  3. 1’652 franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali); [4]
  4. 1'710 franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con bachelor o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli psicopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di musica strumentale (scuole medie superiori); [5]
  5. 1'863 franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor o master. [6]

La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo. Diritto suppletorio e incarico

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.

... [8] art. 11 3 Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’ cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare. Norme finali

Art. 7

Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996. Pubblicato nel BU 1996 , 59. [1] Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162. [2] Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2004, 162. [3] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. [4] Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35. [5] Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35. [6] Cpv. modifi cato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127. [7] Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98. [8] Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2015, 82.