I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale. art. 7 2 In caso di disaccordo, l’autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale ( lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.
Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatari riconosciuti a spese dello Stato.
Il Regolamento stab il isce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente grave disaccordo. Finanziamento e gratuità delle misure