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Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale

Preambolo

Regolamento

sull’orientamento scolastico e professionale

del 1° luglio 2014 (stato 24 ottobre 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform),

decreta:

Capitolo primo

Organizzazione

Dipartimento competente

Art. 1

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.

Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola. Direzione dell’ufficio

Art. 2

Il direttore dell’ufficio:

  1. dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;
  2. designa il responsabile del servizio di documentazione;
  3. assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;
  4. rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;
  5. cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;
  6. presiede il collegio degli orientatori. Sedi regionali

Art. 3

L e sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.

Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività :

  1. l’orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare settimanale dell’orientatore; [1]
  2. la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);
  3. la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.

Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni. Servizio di orientamento alle scuole universitarie

Art. 4

Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze:

  1. agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;
  2. agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente. Servizio di documentazione

Art. 5

Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.

I n particolare, il servizio:

  1. redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;
  2. gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;
  3. svolge attività di informazione verso il pubblico.

Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione. Collegio degli orientatori

Art. 6

Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio. Capitolo secondo Compiti Consulenza

Art. 7

La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.

Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.

La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.

Le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all’estero sono a pagamento. La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore. [2]

Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all’estero. [3] Informazione scolastica e professionale

Art. 8

L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.

Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.

A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro. Collocamento a tirocinio

Art. 9

L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.

Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio. Capitolo terzo Collaborazioni Collaborazioni:

  1. con la scuola media

Art. 10

Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.

L’ufficio e le sedi regionali:

  1. elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;
  2. assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.
  3. con altri enti

Art. 11

L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.

Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio. Capitolo quarto Disposizioni finali Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 338. [1] Lett. modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213. [2] Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213; precedente modifica: BU 2015, 211. [3] C pv. introdotto dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.