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Accordo intercantonale sulle università

Preambolo

Accordo intercantonale

sulle università

(del 20 febbraio 1997)

Sezione 1: Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

L’accordo regola, a livello intercantonale, l’accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.

Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata. Definizioni

Art. 2

È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini. art. 2 2 È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa ( della legge del 22 marzo 1991 sull’aiuto alle università). Principi

Art. 3

I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini.

I cantoni universitari garantiscono agli studenti provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri. Politica universitaria

Art. 4

I cantoni universitari coordinano la politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai lavori e alle decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.

I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.

Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). art. 16 4 I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell’Accordo sulle università ( ) e la CDPE. Principato del Liechtenstein

Art. 5

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente. Cantoni partecipanti al finanziamento di un’università

Art. 6

I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un’università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l’ammontare dei contributi previsti alla sezione 4. Cantone debitore

Art. 7

È considerato debitore il cantone contraente in cui lo studente ha il domicilio civile (art. 23 - 26 CC) al momento del rilascio dell’attestato che lo abilita ad accedere agli studi universitari.

Nel caso in cui uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove egli ha il domicilio civile al momento dell’inizio del nuovo studio (inizio del semestre). Sezione 2: Studenti Definizione di studente

Art. 8

È uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un’università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l’articolo 2.

I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

  1. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici;
  2. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.

Per studenti in congedo non sono versati contributi. Determinazione dell’effettivo degli studenti

Art. 9

L’effettivo degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale della statistica.

Gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:

  1. Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali;
  2. Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria;
  3. Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica).

In caso di dubbio, la Commissione dell’Accordo sulle università decide in merito all’attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.

I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative degli studenti per i quali pagano i contributi. Sezione 3: Accesso alle università e parità di trattamento Parità di trattam ento in caso di restrizioni per l’ammissione agli studi

Art. 10

Nel caso di restrizioni per l’ammissione agli studi, gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti degli studenti del cantone universitario.

Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l’ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell’Accordo sulle università.

Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell’Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti. Trattamento degli studenti di cantoni non contraenti

Art. 11

Gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

Essi sono ammessi ad un’università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per gli studenti dei cantoni contraenti.

Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all’ammontare dei contributi giusta l’articolo 12. Sezione 4: Contributi Ammontare dei contributi

Art. 12

I contributi forfettari per studente sono i seguenti: Anno Gruppo di facoltà I fr. Gruppo di facoltà II fr. Gruppo di facoltà III fr. Anno Gruppo di facoltà I fr. Gruppo di facoltà II fr. Gruppo di facoltà III fr. 1999

’500

’700

’700 1999

’500

’700

’700 2000

’500

’467

’467 2000

’500

’467

’467 2001

’500

’233

’233 2001

’500

’233

’233 2002

’500

’000

’000 2002

’500

’000

’000 2003

’500

’000

’000 2003

’500

’000

’000

La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per gli studenti del semestre d’inverno, l’altra metà per gli studenti del semestre d’estate. Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata

Art. 13

I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del 10 per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del 5 per cento.

La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studenti extra-cantonali ad essi versati. Durata dell’obbligo di pagamento

Art. 14

L’obbligo di pagamento è limitato:

  1. a 12 semestri per studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II;
  2. a 16 semestri per gli studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.

È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri. art. 7 3 Se uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitari ( cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non è considerato un nuovo studio. Riduzione per tasse d’iscrizione elevate

Art. 15

I cantoni universitari possono riscuotere tasse d’iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell’Accordo sulle università, i contributi stabiliti all’articolo 12 sono ridotti dell’importo eccedente. Sezione 5: Esecuzione Commissione dell’Accordo sulle università

Art. 16

La Commissione dell’Accordo sulle università controlla l’esecuzione del presente accordo.

Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.

Un rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.

La Commissione dell’Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:

  1. sorveglia l’attività del segretariato dell’accordo;
  2. prende le decisioni correnti necessarie per l’esecuzione dell’accordo;
  3. presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e della CDF. Segretariato

Art. 17

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell’accordo. Esso tratta gli affari correnti dell’accordo. Termine di pagamento

Art. 18

La Commissione dell’Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.

Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L’interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell’ambito dell’imposta federale diretta. Compensazione

Art. 19

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta nei confronti del medesimo cantone in virtù del presente accordo. Interessi sui contributi

Art. 20

I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati.

La Commissione dell’Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l’esecuzione dell’accordo. Sezione 6: Istanze di ricorso Istanza d’arbitrato

Art. 21

Un’istanza d’arbitrato nominata dalla Commissione dell’Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l’effettivo degli studenti, l’attribuzione degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l’obbligo contributivo dei cantoni. Tribunale federale

Art. 22

Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l’articolo 83 lettera b della legge federale sull’organizzazione giudiziaria i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l’articolo 21. Sezione 7: Disposizioni finali Adesione

Art. 23

L’adesione all’accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE. Proroga e denuncia

Art. 24

L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.

L’accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

Se l’accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno. Numero minimo di cantoni contraenti

Art. 25

Il presente accordo esplica i suoi effetti allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito. Adattamento dei contributi e delle riduzioni

Art. 26

La Commissione dell’Accordo sulle università può:

  1. adattare l’importo dei contributi in funzione dell’evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004;
  2. adattare l’importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.