La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari) perseguono e concretiz zano gli obiettivi definiti nell’artico lo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero. Is tituzione degli organi comuni e delega delle competenze
422.210
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
ConSU
Preambolo
Convenzione
tra la Confederazione e i Cantoni
sulla coopera zione nel settore universitario
(ConSU)
( 12 novembre 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 capoverso 6 della legge del 30 settembre 2011 [1] sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),
e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie,
visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concorda to sulle scuole universitarie),
convengono quanto segue:
Obiettivi comuni
Art. 1
Art. 2
Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU. art. 6 2 Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è prevista dalla LPSU ( cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
- alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:
. le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU,
. inoltre la competenza di: – formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni – eleggere i vicepresidenti della Conferenza svizzera delle scuole universitarie – adottare il preventivo e approvare il conto annuale della Conferenza svizzera delle scuole universitarie,
- alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie:
. le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU,
. inoltre la competenza di: – adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio s vizzero di accreditamento e del l’Agenzia svizzera di accreditamento – formulare pareri conformemente alla legge del 14 dicembre 2012 [2] sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 2006 [3] sulle professioni mediche – eleggere altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU,
- alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie:
. le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU,
. la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie,
. la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
- al Consiglio svizzero di accreditamento:
. le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU,
. la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell’Agenzia svizzera di accreditamento. Disposizioni in m ateria di diritto del personale per l’attuazione dell’articolo 8 capoverso 1 LPSU
Art. 3
Nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è il datore di lavoro del personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
Emana un regolamento del personale.
Nel regolamento del personale può delegare alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e al Consiglio svizzero di accreditamento le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione dei dettagli riguardanti il regolamento del personale.
Gestisce un proprio sistema d’informazione del personale.
Assicura il personale contro le conseguenze economiche dovute a età, invalidità e decesso tramite la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), presso la Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate».
In qualità di datore di lavoro responsabile, si fa carico dei beneficiari di rendite precedentemente assegnati alla Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» per conto della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, della Conferenza universitaria svizzera o dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere. Collaborazi one nella gestione degli affari
Art. 4
La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
Il servizio federale competente collabora alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio e a una rappresentanza del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori canto nali della pubblica educazione. Procedu ra decisionale semplificata per la Con ferenza sviz zera delle scuole universitarie
Art. 5
Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:
- per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assem blea plenaria è suffi ciente la maggioranza semplice dei membri presenti;
- per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio del le scuole universitarie è suffi ciente la maggioranza semplice dei membri presenti;
- le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché:
. siano urgenti, e
. nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta. Compiti e compe tenze della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universi tarie
Art. 6
La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.
Per le questioni d’interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei segue nti organi con voto consultivo:
- il Consiglio nazionale della ricerca;
- la Commissione per la tecnologia e l’innovazione;
- il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.
Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al sett ore delle scuole universitarie. Compiti e competenze del l’Agenzia svizzera di accreditamento
Art. 7
L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8 , 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.
Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche manda ti di terzi nel settore dell’ac creditamento e della garanzia della qualità. Assunzione dei costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, de l Consiglio svizzero di accredi tamen to e dell’Agenzia svizzer a di ac creditamento; revisione
Art. 8
La Confederazione e i Cantoni, secon do le modalità previste dal Con cordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi:
- della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, purché generati dallo svolgimento de i compiti stabiliti nella LPSU;
- del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’A genzia svizzera di accreditamen to, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti ai sensi del l’articolo 35 capoverso 1 LPSU.
L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, in particolare i costi computabili.
Il Controllo federale delle finanze sottopone i conti degli organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento a una revisione limitata. Nell’ambito delle sue revisioni, verifica l’assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni. Conclusione di accordi internazionali
Art. 9
La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di acco rdi internazionali secondo l’artico lo 66 LPSU.
Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Valid ità ed entrata in vigore
Art. 10
La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e la Conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.
Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione d’in tesa con la Conferenza dei Cantoni concordatari; esso può determinarne l ’entrata in vigore retroattiva. Denuncia
Art. 11
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e dalla Conferenza dei Cantoni concordatari con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni. Abrogazione di altri atti normativi
Art. 12
Sono abrogati:
. la Convenzione del 14 dicembre 2000 [4] tra la Co nfederazione e i Cantoni univer sitari sulla cooperazione nel settore universitario;
. le direttive della Conferenza universitaria svizzera del 7 dicembre 2006 [5] per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere;
. le direttive della Conferenza universitaria svizzera d el 28 giugno 2007 [6] per l’accre d ita mento nel settore universitario in Svizzera;
. l’Accordo del 23 maggio 2007 [7] fra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul trasferimento a terzi della valutazione e dell’accreditamento di scuole universitarie profession ali e dei loro cicli di studio. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2015. [8] Pubblicato nel RU 2014 , 4149 e BU 2015 , 70. DL di approvazione del 17.2.2014 - BU 2014 , 181. [1] RS 414.20 [2] RS 420.1 [3] RS 811.11 [4] [RU 2001 67] [5] [RU 2007 727] [6] [RU 2007 4011] [7] [RU 2007 2411] [8] DCF del 12 nov. 2014.