Lexipedia

431.120

Decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2025/2026 della legge sugli aiuti allo studio

Preambolo

Decreto esecutivo

sulle basi di calcolo 2025/2026 della legge sugli aiuti allo studio

del 16 aprile 2025 (stato 1° giugno 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 4 e 14 capoverso 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt),

decreta:

Art. 1

1 Per l’anno scolastico 2025/2026 il pe riodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è l’anno 2022.

2 Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva.

3 Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale 2025 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall’applicazione del capoverso 1, gli eventuali prestiti concessi e versati, per un importo massimo di 10'000 franchi, sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo.

4 Il calcolo del prestito di cui al capoverso 3 è eseguito, per studi terziari, su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo trasmesso dall’Ufficio.

5 La richiesta di cui al capoverso 4 deve essere inoltrata di regola entro il termine di 15 giorni concesso per il reclamo previsto dall’articolo 39 capoverso 1 LASt.

Art. 2

Per l’anno scolastico 2025/2026 l a quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

a) il 30% sui primi 30'000 franchi;

b) il 50% sui successivi 50'000 franchi;

c) il 70% sul rimanente.

Art. 3

1 Per l’anno scolastico 2025/2026 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un quarto in prestito.

2 L’importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

3 Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l’ammontare previsto o solo una frazione; quest’ultima non potrà successivamente essere modificata.

4 Sono applicabili per analogia gli articoli 16 e seguenti LASt.

Art. 4

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° giugno 2025.

Pubblicato nel BU 2025 , 87 .