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Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio

Preambolo

Accordo intercantonale

sull’armonizzazione dei criteri per la concessione

degli aiuti allo studio

(del 18 giugno 2009)

I. Obiettivi e principi

Scopo dell ’ accordo

Art. 1

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l ’ armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare:

  1. fissando le norme minim e concernenti le formazioni sussidia bili, la forma, l ’ importo, il calcolo e la durata de l diritto all’aiuto allo studio;
  2. definendo il domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio e ;
  3. prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i can toni firmatari e la Confederazione. Obiettivi degli aiuti allo studio

Art. 2

La concessione degli aiuti allo studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare:

  1. promuovendo le pari opportunità;
  2. facili tando l’accesso alla formazione;
  3. contribuendo ad assicurare le co ndizioni minime esistenziali durante la formazione;
  4. garantendo la libera scelta della fo rmazione e dell’istituto di for mazione e ;
  5. incoraggiando la mobilità. Sussidiarietà della prestazione

Art. 3

L ’ aiuto allo studio è concesso quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti. Collaborazione

Art. 4

Nell ’ intento di armonizzare il sistema degli aiuti allo studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.

Essi assicurano la re ciproca assistenza sul piano amministrativo. II. Diritto a un aiuto allo studio Beneficiari di un aiuto allo studio

Art. 5

I beneficiari di un aiuto allo studio sono:

  1. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizze ra, con riserva della lettera b;
  2. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all’este ro o le cittadine e i cittadi ni svizzeri che vivono all’estero sen za i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera solo se nel luogo di domicilio all ’ estero non ne hanno di ritto per carenza di competenza;
  3. le persone di nazionalità straniera in pos sesso di un permes so di domicilio o le person e titolari di un permesso di dimo ra se soggiornano legalm ente in Svizzera da cinque anni;
  4. le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugia te o apolidi dalla Svizzera e ;
  5. le cittadine e i cittadini degli St ati membri dell’UE/AELS, confor memente all ’ accordo di l ibera circolazione tra la Confe derazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati Membri o la Convenzione AELS, sono trattati, in materia di aiuti allo studio, come le cittadine e i cittadini svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizze ra ha concluso degli accordi internazionali in materia.

Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per mo tivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.

La domanda per la concessione di un aiuto allo studio deve esse re presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante. Domicilio d eterminante per la concessione di un aiuto allo studio

Art. 6

Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio:

  1. il domicilio civile dei genitor i o la residenza dell’ultima auto rità tutoria competen te, con riserva della lettera d;
  2. il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genito ri non sono domiciliati in Sviz zera o per le cittadine e i citta dini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori;
  3. il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni rico nosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domici lio all ’ estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai ri fugiati fintanto che la loro presa a carico compete a un canto ne firmatario dell ’ accordo e ;
  4. il cantone nel quale i richie denti maggiorenni, prima di inizia re la formazione per la quale richiedono un aiuto allo studio, hanno avuto il domicilio p er almeno due anni e hanno svol to, dopo aver con seguito una prima qualifica professio nale, un ’ attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finan ziaria dai genitori.

Se i genitori non hanno il loro do micilio civile nello stesso canto ne fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autori tà parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l ’ autorità parentale; qua ndo questa è esercitata congiun tamente fa stato il domicili o del genitore che in modo pre ponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l ’ autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggio re età del richiedente un aiuto allo studio fa stato il cantone di domicilio del genitore pre sso cui il richiedente ha la residen za principale.

In presenza di più cantoni d ’ ori gine fa stato quello con la cittadi nanza più recente.

Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta vali do fino alla definizione di uno nuovo. Esercizio di un’attività professionale

Art. 7

Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l’indipendenza finanziaria del richiedente di un aiuto allo studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.

È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione. Curricoli di formazione sussidiabili

Art. 8

Sono sussidiabili, conformemente all’articolo 9, i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:

  1. la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l ’ esercizio della professione imparata e ;
  2. i corsi obbligatori di prepa razione agli studi del grado secon dario II e del grado terziario, come pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.

Il diritto a un aiuto allo studio termina con l ’ ottenimento :

  1. nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecuti vo,
  2. nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale superiore o di un diploma di scuola superiore.

Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l’ottenimen to di un titolo di grado terziario B danno diritto a un aiuto allo studio. Formazioni riconosciute

Art. 9

Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.

Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma ri conosciuto a livello fed erale o cantonale può essere riconosciu ta dai cantoni firmatari.

I cantoni firmatari possono ricon oscere, per i loro aventi dirit to, altre formazioni sussidiabili. Prima e seconda formazione, formazioni continue

Art. 10

Gli aiuti allo studio sono versati almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto.

I cantoni firmatari possono ugualmente versare degli aiuti allo studio per una seconda formazione o per una formazione conti nua. Condizioni richieste per una formazione

Art. 11

È ritenuto idoneo al diritto di concessione di un aiuto allo studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curricolo di formazione. III. Aiuti allo studio Forme di aiuti allo studio e limite d ’ età

Art. 12

Rientrano negli aiuti allo studio:

  1. le borse di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e ;
  2. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

I cantoni possono stabilire un ’ età massima al di là della quale il diritto a una borsa di studio è escluso. All’inizio della formazio ne questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.

I cantoni possono stabilire libera mente un limite di età per l’as se g nazione del prestito. Durata del diritto a un aiuto allo studio

Art. 13

L’aiuto allo studio è concesso per la durata della formazione; se i curricoli prevedono più anni di formazione le borse e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

In caso di cambiamento del curricolo di formazione, il diritto all ’ aiuto allo studio è valido una sola volta. La durata di questo di ritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la poss ibilità di dedurre da questa dura ta i semestri della prima formazione. Libera scelta degli studi e dell ’ istituto di formazione

Art. 14

La concessione di aiuti allo studio non deve limitare la libera scelta di un curricolo di formazione riconosciuto.

Per le formazioni all ’ estero sono richieste , di principio, le stesse condi zioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

Se il curricolo di formazion e liberamente scelto di una forma zione riconosciuta non è economic amente il più conveniente, l’im porto sussidiabile può essere ridotto. L’aiuto allo studio de ve in ogni caso tener conto alme no delle spese personali che sareb bero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa. Importo massimo sussidiabile

Art. 15

L’importo annuo massimo di un aiuto allo studio è:

  1. per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12 ’ 000. –.
  2. per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16 ’ 000. – .

Per ogni figlio a carico della pers ona in formazione l’importo pre visto dal capoverso 1 è aumentato di CHF 4 ’ 000. – .

La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.

Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte la borsa di studio con un prestito (frazionament o), la borsa di studio deve tut tavia rappresentare almeno i due terzi dell ’ aiuto allo studio concesso.

Il cantone può definire liberam ente il rapporto tra borse/pres titi di studio per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1. Formazioni con strutture particolari

Art. 16

Se i curricoli di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione delle borse e dei prestiti di studio.

È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a un aiuto allo studio quando per ragioni, so cia li, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale. IV. Calcolo dei contributi Principio

Art. 17

Gli aiuti allo studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione. Calcolo delle necessità finanziarie

Art. 18

L’aiuto allo studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:

  1. preventivo della persona in f ormazione: sono tenute in consi derazione le spese di mante nimento e di formazione ed even tualmente dell ’ affitto. La p ersona può essere comunque chia mata a dare un propri o contributo minimo. I beni disponi bili o, eventualmente, il salario dell ’ apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio contri buto deve tenere conto della struttura della formazione;
  2. preventivo della famiglia: la pres tazione dei terzi può essere ca lcolata solo sul reddito dispon ibile dopo la copertura del fab bisogno di base dei terzi e della loro famiglia.

Il calcolo delle necessità finanziari e può essere definito con un im porto forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabi lite dal cantone.

Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in for ma zione solo se la somma dell ’ aiuto allo s tudio e degli altri introiti su pera i costi di formazione e di mantenimen to considerati nel luogo di forma zione. Calcolo par zialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori

Art. 19

Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un’attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell’inizio della nuova formazione.

  1. Esecuzione Conferenza dei cantoni firmatari

Art. 20

La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:

  1. rivaluta periodicamente gli importi mas simi degli aiuti allo studio defi niti dall ’ articolo 15 e li adatta, se necessario, al rincaro e ;
  2. emana le raccomandazioni per il calcolo degli aiuti allo studio.

L ’ adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la mag gioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei can toni firmatari. Segretariato

Art. 21

Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.

Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

  1. informare i cantoni firmatari;
  2. studiare ed elaborare de lle proposte in materia di adattamen to degli importi massimi degli aiuti allo studio, preparare gli altri dos sier della Conferenza dei cantoni firmatari e ;
  3. assumere i compiti esecutivi dell ’ accordo.

Le spese sostenute dal Segret ariato per l’esecuzione del presen te accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti. Istanza arbitrale

Art. 22

Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.

La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest ’ ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull ’ arbitrato del 27 marzo 1969.

La commissione arbitrale decid e le contestazioni in modo inap pellabile. VI. Disposizioni transitorie e finali Adesione

Art. 23

L’adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE. Revoca

Art. 24

La revoca di quest’accordo dev’essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca. Termine d’esecuzione

Art. 25

I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all’accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti. Entrata in vigore

Art. 26

Il Comitato della CDPE mette in vigore l’accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

Il Comitato della CDPE metterà in vigore l ’ articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo in tercantonale sui contri buti nel settore della formazione professionale superiore.

L ’ entrata in vigore è comunicata alla Confederazione. Berna, i l 18 giugno 2009 In nome della C onferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione : La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Entrata in vigore : Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 gen naio 2013, l ’ Accordo intercantonale sull ’ armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013. Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2014 , 93; BU 2015 , 435. DL di approvazione del 27.9.2011 - BU 2011 , 560.