Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano” con sede a Lugano (di seguito Fondazione).
442.320
Decreto legislativo concernente la costituzione della Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana
Preambolo
Decreto legislativo
concernente la costituzion e della Fondazione Museo d’arte
della Svizzera italiana
(del 22 giugno 2015)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 4 febbraio 2015 n. 7045 del Consiglio di Stato;
decreta:
Art. 1
Art. 2
È stanziato un credito di fr. 100’000.- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazio ne, della cultura e dello sport , Divisione della cultura e degli studi universitari, per la partecipazione del Cantone al capitale di fondazione.
È stanziato un credito di fr. 300’000.- quale prestito senza interessi da rimborsare entro 10 anni.
Art. 3
Il contributo annuale ricorrente alla Fondazione è stabilito nell’ambito dei preventivi annuali dello Stato .
Le modalità operative sono definite dalla convenzione fra il Cantone e la Fondazione .
Il contributo annuale alla Fondazione è iscritto nei conti di gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari .
Art. 4
È approvato il progetto di trasferimento della gestione del Museo cantonale d’arte alla Fondazione.
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport:
- negozia il tenore definitivo della convenzione tra Cantone e Fondazione;
- cura le relazioni fra il Cantone e la Fondazione;
- gestisce la rendicontazione annuale delle attività della Fondazione.
Rimangono di spettanza cantonale:
- la proprietà e i costi di gestione degli immobili ceduti in uso alla Fondazione;
- la proprietà delle opere d’arte della collezione cantonale.
Art. 5
La «Fondazione Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano» è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
Art. 6
Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore . [1] Pubblic ato nel BU 2015 , 380. [1] Entrata in vigore: 1° agosto 2015 - BU 2015, 380.