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Decreto legislativo sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana

Preambolo

Decreto legislativo

sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra

della Svizzera italiana

(del 5 novembre 1990)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.

Art. 2

È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.

Art. 3

Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.

Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 4

Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

Art. 5

Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

Art. 6

La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Art. 7

La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

Art. 8

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [5] Pubblicato nel BU 1990 , 395 [1] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386. [2] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133. [3] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57. [4] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386. [5] Entrata in vigore: 14 dicemb re 1990 – BU 1990, 395.