Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto. Definizioni
- bene culturale
445.100
Legge
sulla protezione dei beni culturali
(del 13 maggio 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
- visto il messaggio 14 marzo 1995 no. 4387 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 11 aprile 1997 no. 4387 R della Commissione della legislazione,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
Scopo
Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto. Definizioni
Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo in tutte le sue espressioni.
Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio.
In particolare sono categorie di beni protetti:
Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.
Un’istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.
Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento. Responsabilità
Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico.
I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza.
Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall’interesse pubblico. TITOLO II Misure di promozione Informazione
Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l’Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto. Consulenza
Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze.
Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali. Contributo finanziario alla conservazione
Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.
Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. [1]
Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.
Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi:
Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme:
Nell’assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Consiglio di Stato.
Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione:
Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.
L’obbligo di restituzione dei contributi di cui all’art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà. [3]
Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. [4]
… [5] Diritto sussidiario
Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994. TITOLO III Misure di protezione Capitolo 1 Protezione preventiva Obblighi di informazione e sospensione lavori
Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.
Se la scoperta avviene durante l’esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.
Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato. Ispezione
Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l’esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione. Misure provvisionali
Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie.
Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale.
A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare:
La misura provvisionale volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato. art. 105 2 Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all’ della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo. Capitolo 2 Istituzione ed effetti della protezione Condizioni generali
L’istituzione della protezione presuppone che l’interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell’oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.
Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un’importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l’oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione. [6] Procedura
La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell’ambito dell’adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali. art. 22 2 Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto ( cpv. 2).
Il Consiglio di Stato decide in sede d’approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d’interesse cantonale.
L’assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.
I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge. art. 19 2 I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall’ Estensione
Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.
Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto. Conservazione
Il proprietario di un bene culturale protetto ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare. Interventi su beni protetti
Qualunque intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.
Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali.
Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.
Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l’obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.
La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato. Alienazioni
Il proprietario ha l’obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell’alienante l’alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell’alienazione.
Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l’obbligo incombe al notaio. art. 10 3 Per i beni destinati al culto, resta riservato l’ della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’Amministrazione dei beni ecclesiastici.
L’alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
Valgono quali motivi di diniego:
L’autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.
L’alienazione fatta senza autorizzazione è nulla. Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili
Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.
Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.
L’esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
L’autorizzazione all’esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone.
Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea. Capitolo 3 Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici Compravendita
Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione. Diritto di prelazione su beni mobili protetti
Il Cantone ed il comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto.
Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. art. 26 3 Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all’ , ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita. Espropriazione di beni immobili protetti
Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d’interesse pubblico.
Essi possono inoltre ricorrere all’espropriazione di fondi sia per assicurare l’utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.
Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.
La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione. Deposito legale degli stampati
Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l’importo stabilito dal regolamento.
L’obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all’editore e all’autore.
Il regolamento definisce l’ampiezza dell’obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni. Capitolo 4 Protezione speciale dei beni archeologici Principi
Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici. art. 36 2 E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’
Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento. Scavi preventivi e d’emergenza
Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze. Concessione di scavo
Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.
La concessione presuppone che:
La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.
La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.
Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati. Proprietà dei reperti ed accesso e occupazione dei terreni
I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.
Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico. Equo compenso e indennità
Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall’articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.
I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell’espropriazione materiale o se l’eventualità dello scavo non era prevedibile.
In difetto di accordo, l’equo compenso e l’indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione. Capitolo 5 Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe [7] Obbligo dei proprietari e possessori
Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l’obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali. Compiti del Cantone
Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato: [9]
Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe. Forma e contenuto
L’inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto.
L’accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico. Capitolo 2 Competenze e organizzazione Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali.
Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.
… [11] Commissione dei beni culturali
La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato.
Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.
Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali. Municipi
I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale. Istituzioni culturali riconosciute
Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali. TITOLO V Inosservanza della legge e rimedi giuridici Esecuzione coatta
Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale, ordinano l’esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi. art. 836 2 La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell’ del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario. Disposizioni penali
Chiunque intenzionalmente: art. 15 a) contravviene all’obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all’ cpv. 2;
…
Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Confisca
Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all’art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell’art. 69 del codice penale svizzero. Ricorsi
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Contro le decisioni prese nell’ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. TITOLO VI Norme transitorie e finali Procedure in corso
Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore. Comuni [16]
I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d’aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse can tonale. Protezione dei beni culturali [18]
Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge. Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. art. 12 2 Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore [20] , riservata l’approvazione della Confederazione [21] per la validità degli cpv. 1 e 20 cpv. 4. Pubblicata nel BU 1997 , 489. [1] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [2] Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [3] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [4] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475. [5] Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15; precedente modifica: BU 2006, 515. [6] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [7] Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [8] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [9] Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [10] Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [11] Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515. [12] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. [13] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261. [14] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259. [15] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20. [16] Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. [17] Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. [18] Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. [19] Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160. [20] Entrata in vigore: 1° novembre 1997 - BU 1997, 498. [21] Approvazione federale: 13 ottobre 1997.