(art. 20) 1 Il Municipio, nell’ambito dei suoi compiti pianificatori, sottopone al Dipartimento la sua proposta relativa ai beni immobili da proteggere.
Il Dipartimento, su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, indica - di regola nell’esame preliminare - quali sono gli immobili d’interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d’interesse locale. art. 56 3 Negli altri casi la Sezione dello sviluppo territoriale (SST), su proposta dell’UBC e sentito il preavviso della CBC, invita il Municipio ad avviare la procedura di variante per l’istituzione della protezione dei beni d’interesse cantonale. Sono nel frattempo applicabili le misure di salvaguardia della pianificazione giusta gli ss. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), in particolare la zona di pianificazione. [1]
Se il Comune si oppone o resta inattivo, il Consiglio di Stato modifica d’ufficio il piano sottopostogli per approvazione o promuove la procedura degli articoli 4 e 5 Rlst. [2]
Il Consiglio di Stato, in sede d’approvazione del piano regolatore, istituisce la protezione dei beni immobili d’interesse cantonale e approva la protezione di quelli d’interesse locale. Modalità e contenuti