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Decreto esecutivo circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

Preambolo

Decreto esecutivo

circa zona di protezione dei castelli e delle mura di Bellinzona

(del 18 maggio 1926)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBL ICA E CANTONE TICINO

sulla proposta del dipartimento della pubblica educazione,

decreta:

Art. 1

Il terreno contornante i castelli di Bellinzona e adiacente alle mura, alle torri, ecc. da qualunque lato, è dichiarato zona di protezione, nel senso che, entro i limiti della zona stessa, nessuno potrà eseguire costruzioni le quali, a giudizio delle autorità com petenti, possano danneggiare l’ aspetto, diminuire la luce od in qualsiasi altro modo offendere la dignità e la bellezza dei monumenti suddetti.

Art. 2

La larghezza della zona di protezione nei suoi singoli tratti sarà determinata dal Consiglio di Stato dietro proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione cantonale dei monumenti. Ne sarà data quindi comunicazione al municipio di Bellinzona ed agli interessati e ne sarà eseguito un rilievo grafico, una copia del quale do vrà essere conservata presso l’ ufficio tecnico della città di Bellinzona. [1]

Art. 3

Ogni eventuale progetto di costruzione, di ricos truzione, d’ innalzamento, ecc., entro i limiti della zona, dovrà ess ere previamente sottoposto all’ esame del Consiglio di Stato, il quale deciderà, su proposta del dipartimento della pubblica educazione e udito il preavviso della commissione dei monumenti.

Art. 4

È vietato così ai privati come al comune ed a qualsiasi altro ente di fissare sui castelli, sulle torri e sulle mura antenne per sostegno d ’ impianti elettrici ed ogni altra opera, di qualsiasi genere, anche s e di carattere provvisorio. Gl’ impianti ora esistenti dovranno essere rimossi entro il corrente anno.

Art. 5

Nessuna piantagione d’alberi d’ alto fusto potrà essere fatta entro i limiti della zona senza il consenso del Consiglio di Stato, il quale avrà in ogni tempo la facoltà di ordin are che gli alberi dannosi all’integrità od all’ aspetto delle opere suddette siano moderati o tolti.

Art. 6

Appena esaurita la revisione dei precarii, tutte le costruzioni addossate alle mura o ai castelli che non risultassero giustificate da sufficienti diritti dovranno essere rimosse.

Art. 7

Per quanto riguarda gli eventuali risarcimenti, le penalità, i ricorsi, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1946 [2] e del regolamento 7 gennaio 1947 [3] .

Art. 8

Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU il 21 maggio 1926. [1] Il 19.XI.1927 il Consiglio di Stato decreta: [2] Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 19 46, 43 e BU 19 47, 13. [3] Testi da noi rettificati secondo la legge 15 aprile 1946 e regolamento 7 gennaio 1947 - BU 19 46, 43 e BU 19 47, 13.