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Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia

Preambolo

Regolamento

del Centro di dialettologia e di etnografia

del 18 dicembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;

vista la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e il regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004;

vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014,

decreta:

Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento definisce l’attività del Centro di dialettologia e di etnografia del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Compiti

Art. 2

Il Centro di dialettologia e di etnografia documenta, studia e valorizza la realtà linguistica ed etnografica della Svizzera italiana attraverso:

a) l'indagine della lingua, dei dialetti, della cultura popolare e del patrimonio materiale e immateriale;

b) la gestione e la valorizzazione della collezione etnografica del Cantone Ticino e di altre collezioni appartenenti allo Stato o in suo affidamento;

c) il coordinamento dei musei riconosciuti dal Cantone ai sensi della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;

d) la collaborazione con istituti accademici e scolastici, enti, associazioni e persone che operano nel settore culturale con scopi di interesse pubblico;

e) la consulenza al pubblico.

Documentazione, studio e valorizzazione

Art. 3

1 Il Centro di dialettologia e di etnografia promuove in proprio, nei limiti del possibile, la ricerca negli ambiti di sua competenza, e collabora per questo con istituti accademici e altri enti.

2 Il Centro cura la diffusione dei risultati e delle conoscenze attraverso la pubblicazione di opere a stampa e digitali nonché l’organizzazione di eventi, corsi e manifestazioni.

3 I programmi di ricerca più estesi, segnatamente il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana e il programma Onomastica ticinese, sono finanziati prioritariamente da enti esterni al Cantone.

4 L’organizzazione e la vigilanza sulla qualità scientifica dei programmi di ricerca e delle iniziative di ampia portata realizzati dal Centro sono definiti da regolamenti specifici emanati dal Dipartimento.

Conservazione e gestione delle collezioni

Art. 4

1 Il Centro di dialettologia e di etnografia provvede alla corretta conservazione e al restauro degli oggetti e dei materiali delle collezioni, alla loro catalogazione e alla pubblicazione dei relativi dati.

2 Il Centro integra la collezione appartenente al Cantone in base a una politica di acquisizione in accordo con i musei regionali, accettando donazioni e provvedendo all’acquisto di testimonianze materiali, entro i limiti delle risorse disponibili.

3 Il Centro organizza e partecipa a esposizioni, progetti e iniziative destinate a promuovere la conoscenza dei beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento.

4 Le donazioni e gli acquisti, come pure il prestito di oggetti e la messa a disposizione di materiali audiovisivi a terzi, sono vincolati alla stipulazione di contratti specifici.

Sostegno e promozione della rete museale etnografica

Art. 5

Il Centro di dialettologia e di etnografia:

a) gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;

b) valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 ;

c) fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la valorizzazione e la mediazione;

d) fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento di oggetti;

e) promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di formazione;

f) supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione dei musei etnografici ticinesi.

Consulenza

Art. 6

1 La consulenza e il supporto tecnico del Centro di dialettologia e di etnografia in favore dei musei regionali riconosciuti dal Cantone sono gratuiti, sempre che l’impegno sia compatibile con una gestione amministrativa razionale.

2 La consulenza al pubblico è gratuita, se l’impegno non supera l’ora di lavoro.

3 Per le consulenze che richiedono un impegno maggiore, per le prestazioni di restauro e conservazione materiale e per le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati al beneficiario in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.

4 Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni dei funzionari dell’Amministrazione cantonale.

Competenze decisionali

Art. 7

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

a) al direttore del Centro di dialettologia e di etnografia fino a 10'000 franchi;

b) al direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

c) al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

d) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Pubblicato nel BU 2024 , 350.