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Regolamento concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote

Preambolo

Regolamento

concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote

(del 4 maggio 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l’Ordinanza federale sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993;

art. 5 visto l’

cpv. 2 della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009,

decreta:

Art. 1

L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del mercato dell’alloggio.

A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio e su ogni elemento che interessa il censimento.

Art. 2

I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione. art. 22 2 Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla statistica cantonale ( e segg.)

Art. 3

I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat.

Art. 4

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2010 , 171. [1] E ntrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.